Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.60 del 07/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27782-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RETE RINNOVABILE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA, 57, presso lo studio dell’avvocato LAURA TRIMARCHI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, MARCO EMMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1048/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

La Corte.

CONSIDERATO

che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 8685/16, sez 38, accoglieva il ricorso proposto dalla Rete Rinnovabile srl avverso l’avviso di liquidazione ***** per Registro, imp. Ipotecaria e imp. Catastale 2013;

che avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio;

che il giudice di seconde cure, con sentenza 1048/18, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;

che averso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia sulla base di un motivo;

Che la società contribuente ha resistito con controricorso;

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

RILEVATO

che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nonchè degli artt. 952,953,1571,1576,1587,1590 e 1615 c.c. per avere la Commissione regionale ritenuto che il contratto intercorso tra la Terna spa e e la Rete Rinnovabile srl con cui la prima aveva concesso propri terreni alla seconda per la realizzazione di impianti fotovoltaici dovesse qualificarsi come affitto-locazione anzichè contratto costitutivo di un diritto di superficie.

Ritenuto:

che non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472