LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35931-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA TRIMARCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 810/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 04/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento di rendita catastale, con il quale era stato rettificata la categoria da E/9 in B/7 di fabbricato adibito a caserma di pubblica sicurezza per l’attività di controllo monitoraggio e vigilanza della rete autostradale gestita da ASPI – in qualità di concessionaria del Ministero delle infrastrutture e trasporti – ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha rilevato che l’immobile per il quale era stata rettificata la rendita catastale per le sue caratteristiche e funzioni è parte integrante della struttura pubblica ed è immobile privo di autonomia funzionale, come tale rientrante nella categoria E.
Si costituisce con controricorso Autostrade per l’Italia spa che eccepisce l’inammissibilità del ricorso, riguardando una valutazione di fatto, e l’infondatezza dei motivi.
CONSIDERATO
che:
1. Col primo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5, del D.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28. Rileva che l’unità immobiliare in oggetto, “diversamente da quanto osservato dai giudici (“Si osserva che la caserma è rinchiusa all’interno del recito autostradale”),… “è stata tolta dal recinto stazione autostradale dalla parte stessa”.
2. Col secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, in quanto, contrariamente statuito, l’unità immobiliare in oggetto presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale indispensabili al suo utilizzo, indipendentemente dalla sua ubicazione.
Considerato che:
non risultano precedenti della sezione tributaria con specifico riferimento alla questione trattata nel presente ricorso, inerente alla categoria catastale attribuibile a fabbricato adibito a caserma di pubblica sicurezza per l’attività di controllo monitoraggio e vigilanza della rete autostradale. Non ricorrono pertanto i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rinvia alla sezione quinta, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021