Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.627 del 15/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8364/2016 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 22, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ZACCARETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO VENUTO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., C.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALDO BONZI 88, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PROFILIO, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE LEONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 64/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO 1. V.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina, pubblicata in data 8 febbraio 2016 e notificata a mezzo pec in data 11 febbraio 2016, e nei confronti di R.G. e di C.R..

2. In data 13 aprile 2017 la ricorrente ha fatto pervenire mail del nuovo difensore, avv. Rosario Venuto del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, “in sostituzione” dei precedenti difensori avv.ti Ottavio ed Attilio Stracuzzi, con la quale dichiara di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 390 c.p.c..

L’invio è stato reiterato in data 14 dicembre 2020, in prossimità della Camera di consiglio del 16 dicembre 2020, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

3. Il Collegio osserva che la procura rilasciata dalla ricorrente al nuovo difensore è priva di validità, in quanto il giudizio è iniziato prima del 4 luglio 2009, e quindi non trova applicazione la L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a), che consente il rilascio della procura speciale per il giudizio di cassazione in calce o a margine della memoria di nomina di nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.

Occorre pertanto la procura notarile e a tal fine la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per la regolarizzazione della procura, previa comunicazione della presente ordinanza ad uno degli originari difensori, designati anche disgiuntamente, che allo stato risultano gli unici muniti di mandato regolare per rappresentare la ricorrente dinanzi a questa Corte.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la regolarizzazione del conferimento della procura speciale a nuovo difensore, e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza ad uno dei difensori della ricorrente originariamente designati, avv.ti Ottavio Strabuzzi ed Attilio Stracuzzi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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