LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35865-2019 proposto da:
D.V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 535, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO LANTERI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2613/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. D.V.R. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate su una istanza presentata in data 17.9.2009 di rimborso dell’Irap pagata per gli anni 2005, 2006 e 2007.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso affermando che il contribuente aveva assolto all’onere di provare l’insussistenza del presupposto impositivo costituito dall’assenza di una autonoma organizzazione.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Lazio accoglieva l’appello rilevando che il contribuente si avvaleva per l’espletamento della propria attività della struttura organizzativa di una associazione tra professionisti che lo rendeva per ciò solo soggetto all’imposizione dell’Irap.
4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si costituiva tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente la violazione dell’art. 24 Cost., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di convocare D.V.R. all’udienza di pubblica trattazione della causa del 25.3.2019.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado avendo l’Ufficio proposto appello avverso altra sentenza resa tra le stesse parti ma per annualità diverse.
1.2 Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver l’impugnata sentenza erroneamente ritenuto, in assenza di una autonoma organizzazione di mezzi e persone, sussistente il presupposto dell’Irap dal solo fatto della partecipazione da parte del professionista ad una associazione professionale.
2 Al fine di esaminare la doglianza di omessa convocazione del contribuente all’udienza di pubblica trattazione si rende necessario disporre l’acquisizione del fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corte:
rimette la causa sul ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021