LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23865/2019 proposto da:
F.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato FELICE PATRUNO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BARI, VIA ANDREA ANGIULLI 38;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è
domiciliato;
– resistente –
avverso il decreto n. 3411/2019 del TRIBUNALE di BARI depositata il 28/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
F.M. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego del rinnovo della protezione umanitaria, emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.
Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva riferito di essere malese, proveniente dal villaggio di *****, nella regione di ***** e di essere fuggito dal proprio Paese per timore di ritorsioni causate da un litigio sorto con un’altra famiglia avente ad oggetto la coltivazione di un fondo di sua proprietà.
Con decreto n. 3411/2019, depositato in data 28.6.2019, il Tribunale di Bari rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti della protezione internazionale in quanto non erano state neppure dedotte situazioni di persecuzione. Anche la domanda di protezione sussidiaria non poteva essere accolta, non ravvisandosi il rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). In particolare, con riferimento alla lett. c) del suddetto articolo, dalle fonti internazionali risultava che il Paese di provenienza del ricorrente non versasse in una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata. Infine, anche la domanda di protezione umanitaria andava respinta, in quanto non risultava un’effettiva lesione di diritti fondamentali del ricorrente, nè era comprovata una specifica situazione denotante vulnerabilità del medesimo.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione F.M. sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 11, in combinato disposto con l’art. 16 della Direttiva n. 32/2013, ex art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove il Tribunale negava una nuova audizione, nonostante l’assenza di videoregistrazione dell’audizione avanti alla Commissione.
1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 19, comma 2 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 e motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, in quanto il Tribunale sie era sottratto alla valutazione comparativa delle condizioni di vulnerabilità del richiedente la protezione umanitaria.
2. – Il primo motivo è fondato.
2.1. – Questa Corte ha posto in evidenza che (ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale), il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente (Cass. n. 618 del 2020; Cass. n. 17076 del 2019; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 27182 del 2018). E ciò, a meno che: a) non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria la acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.
Sicchè, così come non sussiste alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018), neppure tale automatismo si ravvisa tra la obbligatoria fissazione della udienza di comparizione davanti al giudice di merito e la eventuale rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018).
Nel caso di specie, il Tribunale non ha assolto al detto obbligo di fissare l’udienza comparizione, come invece richiesto dal ricorrente, così venendo pregiudicata la valenza dei principi di diritto sopra affermati.
3. – Va quindi accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, imponendosi la cassazione del provvedimento, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa il decreto impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021