LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23857/2019 proposto da:
B.M.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato FELICE PATRUNO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BARI, VIA ANDREA ANGIULLI 38;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto (proc. n. 3450/2018) del TRIBUNALE di BARI pubblicato l’8.07.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
B.M.S., proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, dell’asilo costituzionale o della protezione umanitaria.
Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva riferito di provenire dal villaggio di ***** e di aver lasciato il suo Paese per paura di essere ucciso dai familiari di un vicino di casa che aveva colpito alla testa per difendere sua sorella e che in conseguenza di ciò era impazzito.
Con decreto del 5.7.2019 il Tribunale di Bari rigettava il ricorso, ritenendo che i fatti narrati non attenessero a persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, per cui – anche qualora veritieri – non avrebbero integrato gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato. Nè poteva essere accolta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto le vicende che portavano il ricorrente a lasciare il suo Paese attenevano alla sfera privata ed economica o, eventualmente, del diritto penale ordinario. Anche la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria non poteva essere accolta in quanto, operata una comparazione tra la situazione del Paese d’origine e la condizione attuale del ricorrente in Italia, doveva escludersi che lo svolgimento di un’attività di lavoro, per giunta molto limitata nel tempo, potesse di per sè solo giustificare la concessione della richiesta tutela.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione B.M.S. sulla base di tre motivi; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 11, in combinato disposto con l’art. 16 della Direttiva n. 32/2013, ex art. 360 c.p.c., n. 3”, perchè il Tribunale, nel negare la nuova audizione, nonostante l’assenza di videoregistrazione dell’audizione avanti alla Commissione Territoriale, violava il diritto di difesa, impedendo al ricorrente medesimo di spiegare l’eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.
1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce un “Error in procedendo ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4”.
1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la “Violazione e mancata applicazione dell’art. 5, comma 6 e motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, per motivazione apparente in merito al rigetto del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. – Il primo motivo è fondato.
2.1. – Questa Corte ha posto in evidenza che (ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale), il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente (Cass. n. 618 del 2020; Cass. n. 17076 del 2019; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 27182 del 2018). E ciò, a meno che: a) non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria la acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.
Sicchè, così come non sussiste alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018), neppure tale automatismo si ravvisa tra la obbligatoria fissazione della udienza di comparizione davanti al giudice di merito e la eventuale rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018).
Nel caso di specie, il Tribunale non ha assolto al detto obbligo di fissare l’udienza comparizione, come invece richiesto dal ricorrente, così venendo pregiudicata la valenza dei principi di diritto sopra affermati.
3. – Va pertanto accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo, imponendosi la cassazione del provvedimento, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo; cassa il decreto impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021