Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.634 del 15/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23844/2019 proposto da:

S.L., (alias C.L.), rappresentato e difeso dall’Avvocato FELICE PATRUNO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BARI, VIA ANDREA ANGIULLI 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 3266/2019 del TRIBUNALE di BARI depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

S.L. (alias C.L.) proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva riferito di essere cittadino del Gambia e di essere fuggito dal proprio Paese per problemi di salute.

Con decreto n. 3266/2019, depositato in data 19.6.2019, il Tribunale di Bari rigettava il ricorso, ritenendo che non sussistessero neppure astrattamente i presupposti della protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7, atteso che non erano state dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile. Anche per la protezione sussidiaria non erano state enunciate circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Inoltre, con riferimento dello stesso art. 14, lett. c), dalle fonti internazionali risultava che il Paese di provenienza del ricorrente non evidenziasse una violenza di diffusività tale da essere indiscriminata. Infine, la protezione umanitaria non poteva essere concessa, non risultando un’effettiva lesione di diritti fondamentali, nè era comprovata una specifica situazione denotante vulnerabilità del ricorrente.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione S.L. sulla base di due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 11, in combinato disposto con l’art. 16 della Direttiva n. 32/2013, ex art. 360 c.p.c., n. 3”, poichè il Tribunale aveva negato la nuova audizione, nonostante l’assenza di videoregistrazione della audizione avanti alla Commissione Territoriale.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva un “Error in procedendo ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4”.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – Questa Corte ha posto in evidenza che (ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale), il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente (Cass. n. 618 del 2020; Cass. n. 17076 del 2019; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 27182 del 2018). E ciò, a meno che: a) non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria la acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Sicchè, così come non sussiste alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018), neppure tale automatismo si ravvisa tra la obbligatoria fissazione della udienza di comparizione davanti al giudice di merito e la eventuale rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018).

Nel caso di specie, il Tribunale non ha assolto al detto obbligo di fissare l’udienza comparizione, come invece richiesto dal ricorrente, così venendo pregiudicata la valenza dei principi di diritto sopra affermati.

3. – Va quindi accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, imponendosi la cassazione del provvedimento, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa il decreto impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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