Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.635 del 15/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23920/2019 proposto da:

O.K., rappresentato e difeso dall’Avvocato FELICE PATRUNO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BARI, VIA ANDREA ANGIULLI 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1302/2019 della CORTE di APPELLO di BARI pubblicata il 31/05/2019, udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

O.K. impugnava dinanzi alla Corte d’Appello di Bari l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bari (nel proc. R.G. n. 12846/2017) aveva rigettato l’opposizione al provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata della protezione sussidiaria, in via gradata dell’asilo costituzionale e, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva riferito di essere cittadino ***** (*****), di fede cristiana; di essere stato costretto a far parte di un culto segreto di una confraternita che, al suo rifiuto, aveva iniziato una persecuzione nei suoi confronti, per sfuggire alla quale era stato costretto a cercare rifugio all’estero.

Con sentenza n. 1302/2019, depositata in data 31.5.2019, la Corte d’Appello di Bari dichiarava inammissibile l’appello, in quanto il richiedente non aveva operato alcuna specifica contestazione della motivazione sfavorevole, nè argomentatole ragioni per le quali sarebbe stata credibile la sua versione.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione O.K. sulla base di tre motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, poichè il Giudice di merito può procedere a un’autonoma qualificazione giuridica, essendo il procedimento in materia di protezione internazionale svincolato dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con la conseguenza che, compiuta l’allegazione dei fatti costitutivi (prospettazione della persecuzione per motivi religiosi e pericolo di morte in casi di rimpatrio), il richiedente è sollevato dal qualificare giuridicamente la protezione da accordargli.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17, omessa motivazione sulla sussistenza del danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), omesso esame di fatti decisivi per il giudizio circa la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la “Violazione o falsa applicazione di legge in relazione al T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, là dove, con riferimento alla protezione umanitaria, la Corte di merito incorreva (tra l’altro) in motivazione apparente, omettendo di considerare la vicenda riferita, al cui riguardo non pronunciava alcun giudizio di non credibilità e inattendibilità soggettiva.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – La Corte di merito rilevava esplicitamente come, nell’atto di appello, il richiedente non avesse operato nessuna specifica contestazione della motivazione sfavorevole di primo grado, nè avesse altrimenti argomentato le ragioni per le quali fosse credibile la sua versione (sentenza impugnata, pag. 1).

Il ricorrente non ha colto, dunque, la unica ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha dichiarato inammissibile l’appello in ragione del dirimente assoluto difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. 22413 del 2020).

2.2. – Non vengono quindi in considerazione le censure proposte nei tre motivi di ricorso, le quali peraltro soffrono ciascuna del medesimo vizio di formulazione, giacchè, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. n. 8368 del 2020; Cass. n. 26874 del 2018).

3. – Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso non è ammissibile. Nulla per le spese in ragione del fatto che il Ministero intimato non ha svolto alcuna difesa. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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