LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23982/2019 proposto da:
J.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato FELICE PATRUNO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BARI, VIA ANDREA ANGIULLI 38;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto n. 3236/2019 del TRIBUNALE di BARI pubblicato il 17.06.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
J.M. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, dell’asilo costituzionale o della protezione umanitaria.
Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva riferito di essere pakistano, proveniente dal villaggio di *****, di fede islamica e di essere stato sequestrato nel ***** da un gruppo di fondamentalisti islamici (comunemente noti come “jihadisti”), che lo avevano tenuto segregato per circa due mesi allo scopo di indottrinarlo e indurlo a commettere attentati suicidi presso il luogo di preghiera frequentato da musulmani sciiti; dopo essere stato lasciato nei pressi della mosche sciita munito di esplosivi, era riuscito a fuggire e a raggiungere il suo villaggio, ove la sua famiglia gli aveva consigliato di fuggire. Dopo essersi fermato in Iran e in Turchia, era giunto in Italia.
Con decreto n. 3236/2019, depositato in data 17.6.2019, il Tribunale di Bari rigettava il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti della protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7, atteso che non erano state dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile. Anche per la protezione sussidiaria non erano state comprovate circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Secondo il Tribunale la vaghezza e superficialità del racconto e le numerose incongruenze e contraddizioni inficiavano l’attendibilità della narrazione. Quanto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale riteneva che, alla luce delle informazioni aggiornate, nel nord del Punjab (tra cui il distretto di Rawalpindi) non sussistesse una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato. Anche la domanda di protezione umanitaria non poteva essere accolta, in quanto non risultava un’effettiva lesione di diritti fondamentali, nè era comprovata una specifica situazione denotante vulnerabilità del ricorrente.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione J.M. sulla base di due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 11, in combinato disposto con l’art. 16 della Direttiva n. 32/2013, ex art. 360 c.p.c., n. 3, poichè il Tribunale negava la nuova audizione, nonostante l’assenza di videoregistrazione dell’audizione avanti alla Commissione Territoriale.
1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce un “Error in procedendo ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4”.
2. – Il primo motivo è fondato.
2.1. – Questa Corte ha posto in evidenza che (ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale), il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente (Cass. n. 618 del 2020; Cass. n. 17076 del 2019; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 27182 del 2018). E ciò, a meno che: a) non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria la acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.
Sicchè, così come non sussiste alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018), neppure tale automatismo si ravvisa tra la obbligatoria fissazione della udienza di comparizione davanti al giudice di merito e la eventuale rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018).
Nel caso di specie, il Tribunale non ha assolto al detto obbligo di fissare l’udienza comparizione, come invece richiesto dal ricorrente, così venendo pregiudicata la valenza dei principi di diritto sopra affermati.
3. – Va pertanto accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, imponendosi la cassazione del provvedimento, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa il decreto impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021