LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17019-2019 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA FARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COSEANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E IMMIGRAZIONE – UNITA’ DUBLINO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 979/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 12/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
Il Collegio:
rilevato che il Tribunale di Trieste sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 12/4/2019, ha rigettato il ricorso proposto da K.A. nato in ***** avverso il provvedimento dell’Unità Dublino che prevedeva in suo trasferimento in Finlandia identificato quale Stato competente a decidere sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, perchè il richiedente asilo era giunto in Europa attraverso la rotta balcanica ed aveva presentato analoga domanda di protezione in altro paese dell’Unione Europea cioè la Finlandia;
che avverso il decreto del Tribunale di Trieste ha proposto ricorso per cassazione K.A. affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
che con il primo ed il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura il decreto perchè il Tribunale di Trieste ha omesso di pronunciarsi sulla questione, posta da esso ricorrente, relativa alla applicabilità nella specie delle Clausole discrezionali di cui al Reg. UE n. 604 del 2013, art. 17, mentre con il terzo motivo lamenta la mancata liquidazione dei compensi spettanti al suo difensore stante l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato;
ritenuto che non sussistono nella specie le condizioni per decidere il ricorso in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione prima civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/prima sezione della Corte di Cassazione, il 6 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021