Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.65 del 07/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33806-2018 proposto da:

COSTRUZIONI CIVILI C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA G.S., ora A.S.S.T. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO LAMBERTI;

– controricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USSL *****, M.B., AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4304/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISONE La Corte, rilevato che:

con sentenza del 13/10/2017 la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello principale proposto da C.C.C. Costruzioni Civili C. avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 20/3/2014, come pure gli appelli incidentali proposti rispettivamente dall’Azienda Ospedaliera G.S. e dalla Gestione Liquidatoria della ex U.S.S.L. ***** di Garbagnate Milanese s.p.a., dichiarando non luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto fra COD.CIV.C. e Allianz s.p.a. e compensando le spese fra le altre parti processuali;

la Costruzioni Civili C. aveva chiesto la condanna dell’Azienda Ospedaliera G.S. al risarcimento dei danni per Euro 609.810,92, oltre accessori in relazione a inadempimenti e ritardi imputati ad essa quale stazione appaltante di lavori di ristrutturazione dell’Ospedale di *****;

la convenuta aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione processuale della L. n. 724 del 1994, ex art. 6, comma 1, e della L. 549 del 1995, art. 2, comma 14, assumendo la responsabilità al proposito della gestione liquidatoria della soppressa U.S.S.L., ha sostenuto la tardività dell’esplicazione delle riserve iscritte dall’attrice e ha contestato nel merito la pretesa avversaria;

era stata chiamata in causa la gestione liquidatoria della ex U.S.S.L. ***** di Garbagnate che aveva eccepito l’incompetenza e improcedibilità della domanda attorea in relazione a clausola arbitrale, e la decadenza dalle riserve e aveva comunque contestato nel merito la pretesa, chiamando in malenva l’arch. M.B., progettista e direttore dei lavori;

costui aveva contestato sotto vari profili la chiamata, evocando comunque in causa la propria Compagnia assicuratrice, AXA s.p.a. che aveva chiesto il rigetto della domanda attrice e in subordine il rigetto della domanda di manleva della gestione liquidatoria verso il proprio assicurato;

il Tribunale aveva condannato l’Azienda Ospedaliera G. S. a pagare alla Costruzioni Civili C. la somma di Euro 6.787,28, oltre accessori, compensando le spese di lite per metà fra di loro e condannando la convenuta a pagare all’attrice la residua metà e aveva gravato l’attrice delle spese di lite della Gestione liquidatoria, quest’ultima delle spese di lite dell’arch. M. e quest’ultimo infine delle spese di lite della Axa Assicurazioni;

avverso la citata sentenza della Corte milanese del 13/10/2017 ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Costruzioni Civili C. con atto notificato il 13/11/2018, svolgendo quattro motivi;

al ricorso ha resistito con controricorso l’Azienda Ospedaliera G.S., nel frattempo divenuta Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) *****, con atto notificato il 27/12/2018, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

gli altri intimati non si sono costituiti nel giudizio di legittimità;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis, la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

l’Azienda Ospedaliera ha presentato memoria.

RILEVATO

altresì che:

con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce violazione degli artt. 166,167 e 171 c.p.c., e delle regole in tema di preclusioni nel rito civile ordinario;

con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente deduce violazione degli artt. 112,166,167 e 171 c.p.c., e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonchè del sistema di preclusioni nel rito civile ordinario;

entrambe le censure rimproverano alla Corte milanese di aver violato le regole in tema di preclusioni processuali per aver ritenuto non rilevabile d’ufficio la tardività della proposizione dell’eccezione di decadenza dell’appaltatore dalla iscrizione di esplicazione delle riserve e averla ritenuta conseguentemente superata in conseguenza del mancato rilievo ex adverso della decadenza dalla facoltà di proporre l’eccezione;

con il terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p., n. 3, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 26, e del R.D. n. 350 del 1895, art. 54;

la ricorrente nega che vi sia stata tardiva esplicazione delle riserve sostenendo che occorrerebbe valutare il rispetto dei 15 giorni previsti dalla legge tra la iscrizione della riserva nei registri di contabilità e la sua esplicazione, e non fra l’anteriore iscrizione sui verbali di sospensione/ripresa lavori (poi confermata con rituale iscrizione sul registro) e l’esplicazione;

con il quarto motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 2966 c.c., e sostiene che l’ammissione della tempestività delle riserve da parte della stazione appaltante avrebbe valore di rinuncia a far valere la decadenza;

ritenuto:

che sia necessario rimettere l’esame del ricorso alla pubblica udienza, con specifico riferimento al terzo motivo di ricorso per la valenza nomofilattica delle questioni da esso implicate, sulle quali non constano precedenti puntualmente in termini.

P.Q.M.

La Corte:

rimette la causa alla pubblica udienza.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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