LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17360-2019 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, piazzale CLODIO, n. 22, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RUSSO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CRATILO di ATENE n. 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
E contro
A.C. SOLUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via MUZIO CLEMENTI n. 68, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MANNO;
– ricorrente successiva –
avverso la sentenza n. 19544/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 12/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
C.E. impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma, n. 19544 del 12/10/2018, che quale giudice di appello su sentenza del Giudice di Pace della stessa sede, e in parziale riforma della pronuncia, ha condannato la C. al pagamento della somma di Euro 540,00 in favore della A.C. Soluzioni s.r.l., nonchè al pagamento delle spese di lite nei confronti della detta società e di UnipolSai S.p.a..
Il ricorso è affidato a tre motivi, concernenti la cessione dell’originario credito risarcitorio della C. nei confronti della UnipolSai S.p.a..
La stessa sentenza del Tribunale di Roma è pure impugnata, con autonomo ricorso, dalla A.C. Soluzioni S.r.l..
Resiste UnipolSai S.p.a. con unico controricorso, nei confronti sia della C. che di A.C. Soluzioni S.r.l..
La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Parte controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio rileva che la UnipolSai ha dimostrato, con deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., che il ricorso della C. è stato depositato dopo circa sessanta giorni dall’ultima notifica.
Parimenti dalla stessa produzione documentale risulta che anche il ricorso di AC Soluzioni S.r.l. risulta depositato tardivamente, ossia ben oltre i venti giorni.
C.E. e A.C. Soluzioni S.r.l. hanno proceduto tardivamente all’iscrizione a ruolo dei rispettivi ricorsi e la A.C. Soluzioni S.r.l. non risulta aver notificato il proprio ricorso alla UnipolSai S.p.a. prima dell’iscrizione.
A tanto consegue l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, di entrambi i ricorsi, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21969 del 01/09/2008 Rv. 604827 – 01), alla quale si intende dare continuità, che afferma:
“La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione.”.
Deve, peraltro, darsi seguito anche all’indirizzo interpretativo (Cass. n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817 – 01, ribadito da Cass. n. 16799 del 06/08/2020, non massimata): secondo il quale:
“L’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme.”.
Sia il ricorso principale di C.E. che quello della A.C. Soluzioni S.r.l. sono, pertanto, dichiarati improcedibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come in dispositivo e in favore della UnipolSai S.p.a. ed a carico di ciascuna delle due parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., comma 1, prima parte, posto che esse hanno comunque dato luogo ad aggravio di attività difensiva da parte della compagnia assicuratrice.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente successiva Soluzioni S.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
dichiara improcedibile il ricorso di C.E. e il ricorso di A.C. Soluzioni S.r.l.; condanna le dette controparti C.E. e A.C. Soluzioni S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di UnipolSai S.p.a., liquidate, per ciascuna di esse, in Euro 650,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente C. e della ricorrente A.C. Soluzioni S.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021
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