Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.66 del 07/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33126-2019 proposto da:

B.G. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVANA GRASSO BARONE;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 89/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il 26/03/2019; ¦

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del ” 05/11 /2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

RILEVATO

che:

– B.G. ricorre con unico motivo per la cassazione del provvedimento in epigrafe indicato con cui la Corte di appello di Catania, respingendo il reclamo avverso il decreto del locale tribunale, che pronunciava sul regime di affido dei figli minori e sulla richiesta del padre di riduzione dell’assegno di contributo al mantenimento, ha condannato M.M. al pagamento delle spese di lite in violazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’art. 2233 c.c., comma 2, e, ancora, del D.M. n. 55 del 2014.

CONSIDERATO

che:

– L’attestazione di conformità della copia analogica prodotta all’originale in formato digitale del provvedimento impugnato, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, è stata formata in data 7 novembre 2019 dall’avvocato Agatino Barone, difensore della ricorrente nel giudizio di appello e quindi in epoca successiva al rilascio, intervenuto il 25 ottobre 2019, di procura speciale per il giudizio di cassazione al nuovo avvocato, Silvana Grasso Barone Ritenuto che:

– Sull’indicata questione (attestazione di conformità della copia analogica del provvedimento impugnato formata dall’avvocato del giudizio di merito in epoca successiva al conferimento della procura speciale per il ricorso in cassazione), già definita nel senso della improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 2, da questa Corte di cassazione (Cass. 11/03/2020 n. 6907; Cass. 08/05/2018 n. 10941), è stata fissata, con le ordd. n. 8809/20 e n. 7680/2020, per la discussione in pubblica udienza davanti alla Prima sezione civile per il giorno 11 dicembre 2020, nella necessità, nel ritenuto rilievo nomofilattico della questione di “procedere ad una esatta qualificazione giuridica di tale successiva nomina, dovendosi, in particolare valutare la configurabilità di una, revoca incita e di una consequenziale perdita certificati del precedente difensore o invece della coesistenza del potere di entrambi, ancorchè esercitato in ambiti diversi” (ord. n. 8809 del 2020).

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza di Prima sezione civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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