Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.661 del 15/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19167-2019 proposto da:

CURATELA del FALLIMENTO ***** S.R.L., in persona del curatore in carica, domiciliata in ROMA, piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVERIO VERNA;

– ricorrente –

contro

***** S.R.L., in persona del Curatore, domiciliata in ROMA, piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO SCHITTULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2122/2018 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La ***** S.r.l. impugna la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 2122 del 17/12/2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, di accoglimento, in seguito a domanda avanzata in via subordinata rispetto a quella proposta ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, dell’azione revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c. dal Fallimento della ***** S.r.l. ed avente ad oggetto l’alienazione della proprietà superficiaria di un immobile e dell’area pertinenziale dello stesso.

Resiste con controricorso il Fallimento di ***** S.r.l.

La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Non sono state depositate memorie.

In data 04/09/2020, in epoca antecedente la stessa formulazione della proposta da parte del Consigliere relatore, risulta pervenuta “Comparsa di costituzione ex art. 302 c.p.c. a seguito di dichiarazione di fallimento per conto della Curatela del Fallimento ***** S.r.l.” a mezzo della quale la Curatela del Fallimento ***** S.r.l. chiede l’accoglimento del ricorso per cassazione.

I due motivi di ricorso censurano come segue la pronuncia della Corte territoriale.

Il primo mezzo deduce: vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte di Appello rigettato l’impugnazione “basando il proprio convincimento unicamente su quelle che possono essere considerate supposizioni e/o ipotesi, rimaste prive di ogni riscontro”.

Il mezzo è inammissibile, in quanto fa riferimento in epigrafe all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, declinandolo nella previgente formulazione, secondo il risalente canone di motivazione contraddittoria ma non individua alcun fatto decisivo che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare, limitandosi a richiamare “la copiosa allegaione probatoria prodotta dall’odierna ricorrente, sia in primo grado che in appello” senza null’altro specificare, nè il mezzo localizza, nel fascicolo di parte dove e come i documenti suddetti sono stati prodotti nelle fasi di merito.

Il primo motivo è, inoltre, inammissibile poichè incorre nella preclusione derivante da cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, in quanto a fronte di motivazione conforme in primo e secondo grado non individua alcun fatto nuovo.

Il mezzo è, infine, inammissibile laddove passa a trattare, con un aggancio meramente di stile alla censura prospettata come omesso esame, al tema del pregiudizio (cd. eventus damm), dato che la mancata adeguata indicazione della documentazione di cui si assume omesso l’esame non consente di scrutinare adeguatamente la detta censura.

Il secondo mezzo afferma violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. poichè la Corte di Appello di Bari avrebbe immotivatamente ritenuto sussistente l’elemento della consapevolezza della dolosa preordinazione (cd. scientia fraudis) in capo alla ***** S.r.l..

Il mezzo è privo di consistenza, in quanto si limita a contrapporre, senza agganciarla adeguatamente ai fatti di causa, una diversa lettura delle risultanze processuali, richiamando, in modo meramente assertivo, atti, quali pagamenti di debiti pregressi della ***** S.r.l., senza in alcun modo specificarli, anche se soltanto mediante loro localizzazione negli atti processuali delle precedenti fasi di merito.

La Corte territoriale ha adeguamene evidenziato che la ***** S.r.l., mediante l’atto impugnato in revocatoria ordinaria, si era privata dell’unico bene immobile, con la conseguenza che il pregiudizio doveva di per ciò solo ritenersi sussistente, in quanto l’atto dispositivo depauperava notevolmente il patrimonio del debitore, ed era quindi, suscettibile di recare nocumento alle ragioni di creditori, e, in ultimo, della massa fallimentare.

Adeguata è, pure, la parte di motivazione relativa alla condizione soggettiva, poichè la Corte territoriale, a fronte della deduzione difensiva dell’avere la ***** S.r.l. provveduto a fare fronte a diversi debiti della ***** S.r.l., il che avrebbe lasciato presumere che altrettanto sarebbe stato fatto se l’ulteriore esposizione fosse stata nota, evidenzia che ulteriori elementi rendevano verosimile la consapevolezza del pregiudizio, quali l’ipoteca gravante sull’immobile alienato, la notifica di atto di precetto e il pagamento di parte del corrispettivo ai creditori della ***** S.r.l.

Tutti i motivi prospettati sono, pertanto, inammissibili, per mancata individuazione della documentazione o per erronea formulazione (n. 5 invece che n. 4) e comunque in quanto la sentenza d’appello, per quanto concisa, in ogni caso individua adeguatamente i presupposti per l’accoglimento della revocatoria ordinaria, facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in materia.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 13.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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