Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.665 del 15/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5209-2019 proposto da:

FUORIGIOCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 16363/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

CONSIDERATO

che:

la Fuorigioco, s.r.l., si opponeva a una cartella esattoriale deducendo l’inesistenza o nullità delle notifiche dei sottesi verbali di accertamento di violazioni al codice stradale e della cartella stessa conosciuta in occasione di uno specificato accesso presso il concessionario per la riscossione;

il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione ritenendo la nullità delle notificazioni, mentre il Tribunale accoglieva l’appello del concessionario, nella contumacia dell’originario opponente, ritenendo la validità della notificazione della cartella, D.P.R. n. 602 de 1973, ex art. 26, e la tardività conseguente dell’opposizione;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Fuorigioco, s.r.l., articolando un motivo, corredato di memoria;

ha depositato atto di “costituzione” l’avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle entrate riscossione.

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione degli artt. 331,291,156, c.p.c., nonchè della L. n. 53 del 1994, art. 3, n. 2, e art. 11, poichè la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione all’appellata, odierna ricorrente, allora contumace, posto che la notifica era stata rivolta a un destinatario erroneamente indicato come persona giuridica, con incertezza sul soggetto che l’aveva ricevuta materialmente e sulla sua funzione, senza indicazione della parte istante essendo specificato solo il nominativo del procuratore;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in uno a rilevanti profili di aspecificità;

nel ricorso, in violazione della norma appena richiamata e del principio di idonea specificità, non si riporta il compiuto contenuto della relata di notificazione oggetto di censura, non specificando quale fosse il mittente, se si trattasse del procuratore della parte appellante, a quale persona giuridica si facesse riferimento, se si trattasse della s.r.l. destinataria, e di quale tipo d’incertezza sul ricettore materiale si sia trattato ovvero perchè la sua funzione non fosse in alcun modo desumile dal residuo contesto della relata medesima;

va in generale ribadito che il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione costituisce diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, quando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo: tali principi, applicati a un atto di esercizio dell’impugnazione a critica vincolata come il ricorso per cassazione, comportano che il motivo di gravame, sebbene la legge non esiga espressamente la conformazione in parola (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, articolandosi nell’enunciazione di tutti i fatti e di tutte le ragionate circostanze idonee a renderlo concludente (Cass., 04/03/2005, n. 4741; Cass., 13/03/2009, n. 6184; conf., in motivazione, Cass., Sez. U., 20/03/2017, n. 7074, pag. 17 e ss.; cfr., di recente, Cass., 14/05/2018, n. 11603, Cass., 18/08/2020, n. 17224);

l’atto depositato dalla difesa erariale, “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”, non integrando rituale controricorso non legittima la rifusione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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