LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5895-2019 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO FANFANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ERNESTO ALESSI LONGA;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE *****, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SPORTELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7761/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.
CONSIDERATO
che:
C.A. conveniva il Comune di Roma chiedendo il risarcimento dei danni indicati come subiti a seguito di una caduta causata da una buca sul manto di una strada comunale;
il Tribunale rigettava la domanda;
la Corte di appello dichiarava infondato il gravame osservando che non era stato depositato il fascicolo di parte attrice di primo grado;
avverso questa decisione ricorre per cassazione C.A. articolando un motivo;
resiste con controricorso il Comune di Roma, che ha depositato altresì memoria.
RILEVATO
che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione dell’art. 347, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di disporre le opportune ricerche del materiale processuale ritualmente acquisito in prime cure, se del caso dando termine all’allora appellante per ricostituire il proprio fascicolo, solo all’esito potendosi, in ipotesi, disattendere la domanda;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
il ricorso è complessivamente inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;
deve innanzi tutto darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, con la conseguenza che l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado nè della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili “aliunde”, e specificamente indicati dalla parte interessata (Cass., 27/11/2017, n. 27691, cui si conforma anche Cass., 10/10/2017, n. 23658, pagg. 8-9, evocata in ricorso);
nè la parte ricorrente indica quali decisivi documenti sarebbero stati reperibili nel proprio fascicolo di parte, così come non indica, al fine di renderne comprensibile la potenziale decisività, le ragioni di rigetto in prime cure e quelle di appello, con commisti profili d’inammissibilità in rito per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6;
spese secondo soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 3.000,00, oltre a 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021