LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5909-2019 proposto da:
SO.SA., S.S.C., L.S.G., quest’ultima solo in proprio e S.V., (divenuta maggiorenne), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO n. 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
CASA DI CURA CLINICA B. – T. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE, 53, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MINGIARDI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
SA.BR., elettivamente domiciliata in ROMA, V. ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato MARCO MATTEI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE AUGELLO;
– controricorrente –
e contro
UFG ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 18542/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
So.Sa., S.S.C., S.V. e L.S.G. hanno proposto ricorso di revocazione in relazione a Cass. sez. 3, ord. 20 marzo 2018 n. 18542, qualificandola come “correzione ex art. 391 bis c.p.c., in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 4, per errore di fatto”.
L’ordinanza ha rigettato il loro ricorso avverso sentenza del 7 gennaio 2016 emessa dalla Corte d’appello di Catania, che aveva rigettato il gravame avverso sentenza del 24 marzo 2010 emessa dal Tribunale di Catania, la quale aveva respinto una loro domanda di condanna di Sa.Br. anestesista – e della Casa di Cura Clinica B. a risarcire loro i danni per la morte del congiunto S.F..
Sa.Br. si è difesa con controricorso; con controricorso si è difesa anche la Casa di Cura Clinica B.. Unipolsai Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice dell’anestesista Sa., si è difesa con un atto che qualifica “memoria difensiva”, ma che corrisponde nella sostanza a un controricorso. La compagnia ha poi depositato memoria illustrativa.
RITENUTO
che:
Il ricorso patisce una evidente inammissibilità in quanto, invece di identificare con precisione l’asserito errore di fatto mediante una specifica indicazione del passo dell’ordinanza che lo conterrebbe, afferma tout court, come se si trattasse di una impugnazione ordinaria e – per di più – conforme all’appello, che l’ordinanza “ha erroneamente supposto come il decesso del povero S. si verificava non già a causa della cattiva intubazione da parte della Dott.ssa Sa., quanto ad un farmaco (*****) che aveva innescato un’imprevedibile reazione allergica”, per poi asserire che “così non è stato”, presentando per sostenere tale asserto un’ampia descrizione dei pretesi esiti del compendio probatorio, come in un giudizio di merito (ricorso, pagine 7-10).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dai ricorrenti – in solido, per il comune interesse processuale – alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alle parti contro ricorrenti.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere a Sa.Br. le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2100, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge, alla Casa di cura Clinica B. le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2100, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge e a Unipolsai Assicurazioni le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2700, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021