LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6783-2019 proposto da:
IMMOBILIARE VI. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CUTULI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO CUTULI, FRANCESCO CAVALLARO;
– ricorrente –
contro
BE. CROP PRTOECTION ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato AURELIO RICHICHI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VIVIANA CARINI, MARCO MARIO LOCATELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2562/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata l’01/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26 ottobre 2017, revocava decreto ingiuntivo e comunque condannava l’opponente Be. Crop Protection Italia S.p.A., quale conduttrice di un immobile sito in ***** e locato ad uso non abitativo, a pagare alla locatrice Immobiliare Vi. e C. S.r.l. la somma di Euro 35.865,18 quali canoni dovuti fino al rilascio.
Belchim proponeva appello principale, cui controparte resisteva, proponendo pure appello incidentale.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 1 agosto 2018, in parziale accoglimento dell’appello principale e rigettato quello incidentale, condannava Be. a pagare a controparte soltanto Euro 11.948,48.
Victor ha proposto ricorso, da cui Belchim si è difesa con controricorso.
RITENUTO
che:
L’unico motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1591 e 1220 c.c., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti discussi e decisivi.
Peraltro, pur prendendo le mosse da interpretazioni di diritto sulla restituzione dell’immobile ai sensi dell’art. 1591 c.c., e sulla mora credendi ex art. 1220 c.c., il motivo si dispiega in realtà nella prospettazione di un’alternativa ricostruzione fattuale tratta dai dati probatori.
In tal modo, patisce il ricorso di una evidente inammissibilità, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021