LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8899-2019 proposto da:
MINERVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO BONOMI, PAOLO GIUDICI;
– ricorrente –
contro
MONTEBELLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ROSSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5451/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 dicembre 2018, dichiarava inammissibile l’appello proposto da Minerva S.r.l. avverso sentenza del Tribunale di Pavia del 9 novembre 2017, che ne aveva rigettato ogni domanda, quale pretesa locatrice, nei confronti di controparte Montebello S.r.l.; osservava il giudice d’appello che, trattandosi di rito locatizio, il gravame era stato però proposto con atto di citazione, il che non è invalidante se la causa viene iscritta entro il termine per l’impugnazione: nel caso di specie sarebbe stato applicabile il termine breve ex artt. 325-326 c.p.c., ma l’iscrizione sarebbe avvenuta oltre detto termine. La corte territoriale ha pertanto ritenuto inammissibile l’appello.
Minerva ha proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso Montebello che ha pure depositato memoria.
RITENUTO
che:
L’unico motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 121,156,157 e 165 c.p.c., nonchè art. 24 Cost., per avere la corte territoriale ritenuto, per le ragioni sopra esposte, l’appello inammissibile.
In realtà, “nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’inammissibilità dell’impugnazione, perchè depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell’art. 434 c.p.c., comma 2, o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, non trova deroga nell’ipotesi in cui l’appello sia stato irritualmente proposto con citazione anzichè con ricorso, laddove l’atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione”: così insegna Cass. sez. L, 10 luglio 2015 n. 14401 – arresto del tutto pertinente richiamato anche nel controricorso -, sulla cui linea, più recentemente, si sono poste Cass. sez. 6-3, 11 dicembre 2015 n. 25061, la pure citata nel controricorso Cass. sez.6-2, 17 gennaio 2017 n. 1020 nonchè Cass. sez. 6-2, ord. 2 agosto 2017 n. 19298. Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3800, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021
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