Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.675 del 15/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9109-2019 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE PANTALEONE;

– ricorrente –

contro

D.R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 24 gennaio 2019, rigettava l’appello proposto da S.R. avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 966/2014, che l’aveva condannata a pagare a D.R.P. la somma di Euro 46.500, oltre interessi, per restituzione di quanto ricevutone per mutuo.

S.R. ha presentato ricorso, da cui l’intimato non si è difeso.

RITENUTO

che:

Il ricorso contiene due motivi, privi di rubrica.

Nei motivi per altro, in effetti, non è dato comprendere quale censura tra quelle indicate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, sia veicolata.

A ciò si aggiunge che i motivi miscelano elementi fattuali con argomentazioni di diritto. E deve ulteriormente aggiungersi che la premessa del ricorso non è autosufficiente quanto alla fase d’appello, neppure indicando se la controparte si era difesa e come, e che cosa specificamente decise la corte territoriale.

L’inammissibilità investe quindi il ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese poichè l’intimato non si è difeso.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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