LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9109-2019 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE PANTALEONE;
– ricorrente –
contro
D.R.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 133/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 24 gennaio 2019, rigettava l’appello proposto da S.R. avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 966/2014, che l’aveva condannata a pagare a D.R.P. la somma di Euro 46.500, oltre interessi, per restituzione di quanto ricevutone per mutuo.
S.R. ha presentato ricorso, da cui l’intimato non si è difeso.
RITENUTO
che:
Il ricorso contiene due motivi, privi di rubrica.
Nei motivi per altro, in effetti, non è dato comprendere quale censura tra quelle indicate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, sia veicolata.
A ciò si aggiunge che i motivi miscelano elementi fattuali con argomentazioni di diritto. E deve ulteriormente aggiungersi che la premessa del ricorso non è autosufficiente quanto alla fase d’appello, neppure indicando se la controparte si era difesa e come, e che cosa specificamente decise la corte territoriale.
L’inammissibilità investe quindi il ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese poichè l’intimato non si è difeso.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021