LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5043-2019 proposto da:
B.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 07/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Ancona, B.M.A., cittadino del *****, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 132/2019, depositato il 7 gennaio 2019, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.
2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesima specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.
3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso B.M.A. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rileva, in via pregiudiziale, il Collegio che – come risulta dall’esame degli atti e da annotazione della cancelleria – la proposta non risulta notificata agli avvocati delle parti venti giorni prima della data fissata per l’adunanza camerate, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., comma 2.
2. La causa deve, pertanto, essere rinviata a nuovo ruolo, per la corretta instaurazione del contraddittorio, mediante nuova fissazione dell’udienza e notifica del decreto e della proposta agli avvocati, ai sensi della norma succitata.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021