Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.682 del 18/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34256-2018 proposto da:

D.M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SCIALOJA, rappresentato e difeso dall’avvocato JACOPO DI MARCO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Arezzo, in sede di opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** Società Cooperativa, ha confermato il diniego della prededuzione L. Fall., ex art. 111, sul credito maturato dall’avv. Jacopo Di Marco in relazione al concordato preventivo della predetta società in bonis, in quanto dichiarato inammissibile;

2. l’opponente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, corredato da memoria, mentre il Fallimento non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

4. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2, sostenendo che la dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo non escluda ex se la prededucibilità del credito funzionale alla sua apertura, come da precedenti indicati nella proposta ex art. 380-bis c.p.c., (Cass. 27537/2019; cfr. Cass. 7974/2018, 12017/2018, 15724/2019, 220/2020, 9027/2020, 13596/2020);

5. all’esito della camera di Consiglio il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per una decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., e che la causa debba quindi essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

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