LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12095-2019 proposto da:
K.E., n.q. di erede di Bo.Da.Sa., B.D., n.q. di B.D., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI MERCADANTE;
– ricorrenti –
contro
G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati R.G., F.G.;
– controricorrente –
contro
B.R., B.G., B.F., B.O., D.V.:
– intimati –
avverso la sentenza n. 464/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 06/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 6 marzo 2018, n. 464 ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città in data 13 dicembre 2011, con la quale gli eredi del coniuge convenuto sono stati condannati a restituire all’attrice G.M. la somma di Euro 40.370,60, pari alla metà dell’importo speso per la ristrutturazione di alcuni immobili di proprietà del dante causa e proveniente da denaro in comunione legale dei coniugi, nonchè a pagare la somma di Euro 7.496,11, quale metà del saldo attivo di conto corrente bancario intestato al marito; il Tribunale aveva, altresì, disatteso le domande risarcitorie e le domante riconvenzionali dei convenuti, dichiarando ammissibile la domanda di divisione;
– che con la predetta sentenza la Corte d’appello ha respinto, altresì, l’impugnazione avverso la sentenza del medesimo Tribunale in data 19 giugno 2014, con la quale è stata disposta la divisione del terreno in comunione tra le parti;
– che tale sentenza viene impugnata per cassazione da K.E. e Bo.Di., sulla base di due motivi;
– che si difendono con controricorso gli intimati.
RITENUTO
– che con ordinanza interlocutoria del 9 marzo 2020, n. 6624 è stata rimessa alle Sezioni unite la questione del cumulo di domande fra gli stessi soggetti, con pronuncia su una o più di esse, e della natura di sentenza definitiva o no della medesima decisione, quanto al criterio di distinzione tra tali modalità decisorie ed individuazione del criterio prevalente;
– che la relativa udienza pubblica si è celebrata il giorno 17.11.2020;
– che il Collegio reputa di disporre il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021