LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24218/2019 proposto da:
U.I., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA SANTILLI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELI,’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto di rigetto n. 5759/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. U.I., nato in *****, ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano n. 5759/2019, pubblicato il 7 luglio 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento – di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale.
2. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria, ed ha escluso cause di effettivo impedimento del rimpatrio.
3. Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi. Non ha svolto difese in questa sede il Ministero dell’interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si deve esaminare l’eccezione di illegittimità costituzionale formulata dal ricorrente, avente ad oggetto il D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. dalla L. n. 46 del 2017, per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede l’applicazione delle norme introdotte con il medesimo D.L. n. 13 del 2017, ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Il vulnus ai parametri evocati deriverebbe – come specificato a pag. 12 e ss. del ricorso – dal “cattivo coordinamento” tra i primi due commi della norma transitoria, che disciplinano rispettivamente l’applicazione nel tempo delle norme processuali (comma 1) e delle norme che regolano il procedimento amministrativo dinanzi alle commissioni territoriali (comma 2). Ne deriverebbe l’applicazione delle modifiche processuali anche in quei procedimenti nei quali la fase amministrativa si sia svolta sulla base delle disposizioni precedenti, meno garantiste, in ragione del momento in cui sia stata presentata la domanda.
1.1. L’eccezione è manifestamente infondata.
Questa Corte ha già chiarito (Cass. 05/11/2018, n. 28119; Cass. 05/07/2018, n. 17717) che la disposizione transitoria contenuta nell’art. 21, comma 1 – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime; che la soppressione dell’appello non è lesiva di alcun parametro costituzionale poichè, come è noto, il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 80 e 395 del 1988; n. 543 del 1989; n. 433 del 1990; n. 438 del 1994), sicchè il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, come in particolare quella della celerità che è decisiva per i fini del riconoscimento della protezione internazionale.
E’ stato quindi evidenziato che il procedimento giurisdizionale in oggetto è preceduto da una fase amministrativa, destinata a svolgersi dinanzi ad un personale specializzato, nell’ambito del quale l’istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni attraverso il colloquio destinato a svolgersi dinanzi alle Commissioni territoriali, di modo che la soppressione dell’appello si giustifica anche per il fatto che il giudice è chiamato ad intervenire in un contesto in cui è stato già acquisito l’elemento istruttorio centrale – per l’appunto il colloquio – per i fini dello scrutinio della fondatezza della domanda di protezione, il che concorre a far ritenere superfluo il giudizio di appello.
Si deve ulteriormente rilevare che il procedimento giurisdizionale non ha carattere impugnatorio: l’oggetto del ricorso al giudice non è il provvedimento della Commissione territoriale bensì la domanda di protezione, che il giudice è chiamato ad esaminare senza essere vincolato ai motivi di opposizione. Diversamente da quanto sembra supporre il ricorrente, dalla presentazione della domanda di protezione in via amministrativa non discende – non può discendere – alcun effetto prenotativo del rito applicabile al ricorso giurisdizionale, e l’applicazione dell’uno o dell’altro rito, a seconda dei tempi di definizione del procedimento amministrativo, non ridonda sul piano della legittimità costituzionale della disciplina transitoria, ma solo, eventualmente, sulla legittimità della decisione in concreto assunta dal giudice, se ed in quanto lesiva del diritto di difesa.
2. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951, ratificata dalla L. n. 722 del 1954, della direttiva 2004/83/CE, attuata con D.Lgs. n. 251 del 2007 – specificamente degli artt. 2, 7, 8 14 del Decreto – e dei parametri normativi per la definizione dei motivi e degli agenti di persecuzione, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il ricorrente contesta che il Tribunale, pur avendo ritenuto credibile la sua narrazione, ha respinto la domanda di protezione. Sarebbe erronea, in particolare, l’affermazione del Tribunale secondo cui gli atti persecutori descritti “non sarebbero legati a nessuno dei motivi di cui all’art. 8 del Decreto qualifiche”, in quanto lo stesso Tribunale non avrebbe proceduto alla disamina degli atti persecutori secondo le indicazioni fornite dalle linee guida dell’UNHCR sulla protezione internazionale in caso di faide.
2.1. La doglianza è infondata.
Secondo l’orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuità, le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, che non rientrano nè nelle forme dello status di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nelle ipotesi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (ex plurimis, Cass. 01/04/2019, n. 9043). E’ vero, infatti, che un’interpretazione la quale, valorizzando il generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria o del danno grave, si porrebbe in conflitto con il principio secondo il quale “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE).
In conclusione, come correttamente affermato dal Tribunale (pag. 5 del decreto), la “faida” posta alla base della richiesta di proiezione non è sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.
Non sono dedotti profili di vizio di motivazione, sicchè il richiamo contenuto in rubrica all’art. 360 c.p.c., n. 5, neppure deve essere esaminato.
3. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,4,5,6,8,14; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; artt. 2 e 3 CEDU nonchè omesso esame di fatti decisivi e, nell’illustrazione del motivo, carenza di motivazione e violazione dell’obbligo sancito dall’art. 111 Cost.. Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, che il Tribunale avrebbe argomentato sulla base di una congettura priva di riscontro, ovvero che, poichè la famiglia che minaccia il ricorrente appartiene ad una minoranza religiosa, non sarebbe ragionevole ritenere che se il ricorrente avesse sporto denuncia non avrebbe ricevuto protezione dallo Stato, tenuto conto della situazione del Pakistan alla luce delle COI richiamate dallo stesso Tribunale.
In realtà, come si desumerebbe dal rapporto COI EASO, il delitto d’onore rimane impunito qualunque sia l’appartenenza religiosa dei soggetti che ricorrono ad esso. Il Tribunale avrebbe quindi mancato di effettuare il doveroso approfondimento istruttorio.
3.1. La doglianza è infondata.
Il Tribunale, dopo aver escluso la sussistenza di atti persecutori o del pericolo di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, ha ritenuto che neppure sussista alcuna delle situazioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub specie del rischio per il richiedente, in caso di rimpatrio, di subire condanne o di essere sottoposto a trattamento disumani o degradanti, secondo l’accezione individualizzata enucleata dalla Corte di giustizia (sentenza 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji), nè di essere esposto al pericolo di perdere la vita ovvero l’incolumità fisica a causa di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata, nei termini anch’essi indicati dalla Corte di giustizia (sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12, Diakitè).
Il Tribunale ha fondato il giudizio sulle informazioni ufficiali richiamate nel decreto (tra cui EASO Pakistan security situation, ottobre 2018), ed ha osservato, con specifico riferimento alla vicenda narrata dal richiedente, che non risultava che il predetto si fosse rivolto alle autorità per ottenere tutela, là dove il sistema giudiziario del Pakistan può essere ritenuto complessivamente efficace. A tali rilievi, di per sè sufficienti ad escludere la sussistenza di situazioni fondanti il diritto alla protezione sussidiaria, il Tribunale ha aggiunto l’ulteriore considerazione, censurata dal ricorrente, riguardante la maggiore probabilità del richiedente di ottenere tutela in ragione dell’appartenenza a minoranza religiosa dei soggetti che lo stavano minacciando. Si tratta di argomento ad abundantiam, come tale sprovvisto di decisività, e perciò neppure è necessario esaminarne la correttezza.
4. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 14, comma 1, lett. c), nonchè omesso esame di un fatto decisivo e si contesta il diniego della protezione sussidiaria, che sarebbe fondato sull’erronea valutazione, da parte del Tribunale, della situazione esistente nel Paese d’origine del ricorrente, e specificamente nella zona del Punjab. In assunto del ricorrente, il Tribunale non avrebbe verificato adeguatamente la suddetta situazione, anche a mezzo di attività istruttoria officiosa, nè avrebbe sottoposto ad esame critico il materiale informativo utilizzato.
4.1. La doglianza è infondata.
Come già evidenziato, il Tribunale ha richiamato fonti ufficiali aggiornate al 2018 per escludere la presenza, nel Paese d’origine del ricorrente, di una situazione di conflitto armato ovvero di violenza indiscriminata, tale da rendere concreto, per qualsiasi civile si trovi al suo interno, il rischio di perdere la vita o comunque di essere esposto ad atti violenti, e ciò è sufficiente ai fini del diniego della protezione sussidiaria.
5. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2; art. 10, comma 3, motivazione apparente – avuto riguardo alla domanda di protezione umanitaria e all’assenza di specifica vulnerabilità; ed inoltre, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,7,14,16,17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 10 Cost., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, e nullità della sentenza ai sensi degli artt. 112,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6.
5.1. La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha fatto applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno per motivi umanitari occorre valutare il grado di integrazione sociale del cittadino straniero in Italia e procedere alla comparazione della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, per stabilire se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità o dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità umana, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (per tutte, Cass. 23/02/2018, n. 4455).
La valutazione comparativa si è risolta in senso sfavorevole al richiedente tenuto conto, per un verso, dell’accertamento negativo di condizioni di partenza di privazione dei diritti umani nel Paese d’origine, di cui si è già detto, e, per altro verso, dell’assenza di elementi di effettivo radicamento nel Paese di accoglienza. Il Tribunale ha evidenziato a tale ultimo proposito che il ricorrente risulta avere svolto attività organizzate dai centri di accoglienza, ed ha escluso correttamente che la produzione di documentazione relativa ad un contratto di lavoro a tempo determinato costituisca elemento sufficiente per ritenere integrato il radicamento.
6. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021