Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.687 del 18/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22162/2019 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato LOREDANA LISO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BARI, VIA ABATE GIMMA 201;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso il decreto n. 3120/2019 del TRIBUNALE di BARI depositata il 7/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

A.I. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Sentito, in un precedente procedimento, dalla Commissione nel 2014, il ricorrente aveva dichiarato di essere cittadino nigeriano, proveniente dal Delta State e di aver abbandonato il suo Paese d’origine per ragioni politiche. Aveva riferito di aver militato nel partito *****, sconfitto alle elezioni del 2011 dal partito ***** e che da allora aveva incontrato grandi difficoltà nel reperire un’occupazione in ragione del suo orientamento politico. Per tale ragione aveva deciso, insieme ad altri giovani del *****, di rivolgersi al re, il quale aveva garantito che avrebbe chiamato il commissario per gli affari locali, ma, sulla strada del ritorno, i suoi amici avevano distrutto alcuni beni pubblici e perciò erano ricercati dalla Polizia. Temendo di essere arrestato per tali fatti, benchè estraneo, aveva deciso di fuggire.

La Commissione Territoriale, nuovamente adita con la presente causa aveva dichiarato inammissibile la domanda in quanto mera reiterazione di domanda fondata sui medesimi presupposti di altra già respinta, anche in sede giurisdizionale, in quanto il richiedente non aveva allegato circostanze nuove o sopravvenute o nuove prove.

Con decreto n. 3120/2019, depositato in data 7.6.2019, il Tribunale di Bari rigettava la domanda, ritenendo che non ricorressero i presupposti per far luogo al riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto gli episodi narrati si erano verificati nel *****, per cui il timore appariva infondato sul piano dell’attualità del pericolo. L’istante non aveva allegato, nè in sede di prima istanza nè quando reiterava la domanda di protezione, alcun elemento da cui desumere la sussistenza del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione o appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Nè lo stesso aveva prospettato l’esistenza a suo carico di alcun procedimento penale per i gesti compiuti dai suoi amici. Pertanto, sia la domanda di protezione internazionale che quella di protezione sussidiaria non potevano essere accolte. In particolare, il Tribunale riteneva che nella zona di provenienza del ricorrente non vi fosse una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato. Nè poteva ritenersi che la condizione di pericolo grave sussistesse con riferimento alle specifiche condizioni del ricorrente, dovendosi condividere il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale in ordine alla scarsa credibilità e attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di audizione, con specifico riferimento alle ragioni che avrebbero determinato il ricorrente ad allontanarsi dalla Nigeria. Anche la domanda di protezione umanitaria non poteva essere accolta, in quanto il ricorrente non aveva provato la lesione di alcun diritto fondamentale.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione A.I. sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'”Omesso esame di fatti decisivi/violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)”; poichè, dalla documentazione allegata, risulterebbe il danno grave, atteso che la minaccia di danno grave può provenire anche da soggetti non statuali, ove lo Stato non possa o non voglia fornire protezione.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il “Vizio motivazionale: (per) motivazione apparente/violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; art. 10 Cost.; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, in quanto il Tribunale veniva meno al dovere di cooperazione istruttoria officiosa relativamente alla situazione della zona di provenienza.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i due motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – In termini pregiudiziali ed assorbenti, va rilevato che qCorte ha chiarito che, in tema di protezione internazionale, i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purchè il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, nè davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all’art. 35 del D.Lgs. citato (Cass. n. 18440 del 2019; Cass. n. 5089 del 2013).

2.3. – La Commissione Territoriale ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda proposta dall’istante, sul rilievo del costituire essa mera reiterazione di domanda fondata sui medesimi presupposti di altra già respinta, anche in sede giurisdizionale, con provvedimento del medesimo Tribunale di Bari in data 12.05.2016.

Muovendo, dunque, dal riportato del tutto condivisibile principio di diritto, e costituendo onere del richiedente addurre specifici elementi nuovi rispetto a quelli già sottoposti con la precedente domanda rigettata, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per riconoscere alcuna forma di protezione, giacchè il richiedente, in sede di reiterazione della sua istanza, non aveva allegato circostanze nuove o sopravvenute nè ancor meno nuovi elementi di prova con riguardo alle ragioni che lo avrebbero indotto ad allontanarsi dal suo paese di origine, tali da giustificare un riesame della sua domanda ovvero una valutazione diversa rispetto a quella già resa (decreto impugnato, pag. 2).

Tale argomentazione, peraltro, che sottende tutta la motivazione illustrata dal Tribunale, in ordine alle subordinate richieste di protezione, non risulta minimamente attinta dalle censure svolte, le quali invece genericamente riguardano o le valutazioni elaborate dal Tribunale, ovvero deducono vizio di omessa od apparente motivazione inesistente, posto che, come detto, il giudice di merito ha apprezzato la questione sotto il profilo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 (Cass. n. 15315 del 2020).

3. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto idonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472