Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.694 del 18/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1425/2015 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.V., EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 940/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/08/2014 R.G.N. 2162/2012.

RILEVATO

Che:

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 940 del 2014, ha confermato in parte la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva accolto parzialmente l’opposizione a cartella esattoriale, proposta dall’avvocato I.V., ed aveva rigettato la domanda riconvenzionale con la quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense aveva chiesto dichiararsi l’inefficacia, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia liquidata al medesimo avvocato I.V., degli anni 1992, 1993 e 1994, per i quali il pagamento dei contributi non era stato integrale, contributi i quali non potevano essere recuperati in quanto prescritti;

la Corte territoriale ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 5672 del 2012, secondo la quale nessuna norma della legge professionale prevede, così come invece avviene per i lavoratori dipendenti, che l’annualità non possa essere accreditata ove i versamenti contributivi siano inferiori al dovuto e si è limitata ad accogliere l’appello limitatamente alla parte di contribuzione non versata del tutto e prescritta;

per la cassazione della sentenza, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui l’avvocato I. non ha opposto attività difensiva;

Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata;

la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2, 10 e 11 e sostiene che la soluzione sposata dalla Corte territoriale si porrebbe in contrasto con l’art. 2, richiamato in quanto, laddove prevede che la pensione debba essere corrisposta a coloro che abbiano almeno trent’anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, farebbe riferimento alla contribuzione integrale, comprendente sia il contributo soggettivo della L. n. 576 del 1980, ex art. 10, commisurato al reddito Irpef, sia il contributo integrativo ex art. 11, commisurato al volume d’affari ai fini IVA;

sostiene che l’interpretazione adottata dal giudice di merito violerebbe gli artt. 2,3 e 38 Cost., per contrasto con i basilari canoni di ragionevolezza ed idoneità allo scopo che devono presiedere all’interpretazione della legge in materia di previdenza e assistenza; nel caso, sarebbe lesa la parità di trattamento tra i vari avvocati iscritti alla Cassa Forense, perchè il pregiudizio arrecato alla Cassa si estende necessariamente agli altri avvocati, così ledendo il principio di solidarietà;

aggiunge che dall’anno 2005 è stata emanata apposita normativa che prevede l’inefficacia, a fini pensionistici, dell’anno oggetto di omissione contributiva, anche parziale, contenuta nel “Regolamento per la costituzione della rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione” Deliberato dal Comitato dei delegati del 16.12.2005 e approvato con Delib. Interministeriale 24 luglio 2006, pubblicato in G.U. del 16.8.2006, successivamente modificato in “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenga la prescrizione” Deliberato da Comitato dei delegati del 23.9.2011 e approvato con Delib. Interministeriale 27 dicembre 2011;

la ricorrente, inoltre, chiede a questa Corte, nel caso in cui ritenga corretta l’opzione interpretativa adottata dal giudice di merito, di sollevare questione di legittimità costituzionale della2 della L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 2, per violazione dell’art. 2 Cost., art. 3 Cost., comma 1 e art. 38 Cost.;

la questione proposta è stata esaminata, come rileva la stessa ricorrente nella memoria depositata, da ultimo con le sentenze di questa Corte n. 30421 del 2019 e n. 7621 del 2015, con esito negativo rispetto alla tesi prospettata in ricorso ed a tale orientamento va data continuità;

questa Corte, nella sentenza n. 5672 del 10/04/2012, ha chiarito che nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del versamento dei contributi determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa, giacchè la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive;

l’unico aggancio normativo reperibile è quello di cui della L. n. 576 del 1980, citato art. 2, come sostituito dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 1, che prevede che la pensione di vecchiaia “è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali… “. Tuttavia il termine “effettivo” non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere “integrale”, in quanto la comune accezione del termine non fa alcun riferimento ad una “misura”. L’aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione “effettivamente” versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l’iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l’unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione;

l’obbligo contributivo gravante sul professionista si compone di un contributo soggettivo (L. n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo (art. 11) ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA; nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l’annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del c.d. minimale per la pensionabilità, come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L. n. 638 del 1983, art. 7);

è pur vero che con questo meccanismo si finisce computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull’ammontare della prestazione, andando così a scapito della Cassa, dal momento che allo scopo, come si è detto, rileva la media dei 10 redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione, tuttavia sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell’ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l’annullamento sia di quanto versato, sia dell’intera annualità; tale soluzione è stata ribadita da Cass. n. 26962 del 02/12/2013 e da Cass. n. 7621 del 15/04/2015;

non induce a diversa considerazione l’argomento per il quale, a seguire la soluzione indicata dalle pronunce richiamate, basterebbe il versamento di un minimo contributo, perchè il professionista si veda conteggiato l’intero anno di contribuzione, con conseguenti riflessi negativi sull’intera categoria dei professionisti iscritti, e ciò in aperta contraddizione con la logica della previdenza professionale, improntata a principi solidaristici;

si rileva che, per quanto sopra si è detto sulle modalità di calcolo della pensione, la minore contribuzione versata potrebbe influire sull’ammontare della prestazione ed, inoltre, si tratta di un inconveniente dovuto, come già sottolineato nelle predette sentenze, alla mancanza, nell’ambito della legge professionale, di una disposizione che preveda espressamente l’annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione;

esso è comunque frutto di una patologia del sistema, superabile attraverso l’adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, al fine di procedere tempestivamente a recupero di quanto dovuto e non versato, in un’ottica di prevalenza dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell’esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, delle annualità oggetto di contribuzione rispetto a quelle computabili ai fini pensionistici, che pertanto non appare collidere con il principio di uguaglianza, nè ledere il principio di solidarietà che impronta il sistema previdenziale;

non incrina tale valutazione quanto ancora sostenuto nella memoria depositata in vista della presente adunanza, posto che gli inconvenienti segnalati nel gestire milioni di dichiarazioni si inquadrano nell’ambito di difficoltà meramente fattuali, di certo superabili con l’ausilio della tecnologia;

non vi è luogo, infine, ad esaminare gli effetti del “Regolamento per la costituzione della rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione” deliberato dal Comitato dei delegati del 16.12.2005 e approvato con Delib. Interministeriale 24 luglio 2006, non risultandone l’applicabilità alla fattispecie ratione temporis, considerato che le previsioni di detto Regolamento non possono che applicarsi alle pensioni liquidate successivamente alla sua entrata in vigore e che, nel caso in esame, la ricorrente, con ciò contravvenendo all’onere di specificità del motivo, non ha indicato in che epoca la pensione di vecchiaia è stata erogata all’avvocato I.;

il ricorso è, quindi, in parte infondato e, quanto all’ultimo profilo esaminato, inammissibile, e va in definitiva rigettato;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

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