LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26861/2016 proposto da:
T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI N. 281, presso lo STUDIO QUORUM LEGAL, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MORINI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI N. 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN LUCA CONTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 405/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2016 R.G.N. 655/2014.
RILEVATO
che, con sentenza pubblicata in data 3.5.2016, la Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza n. 260/2014, emessa dal Tribunale di Livorno il 3.7.2014, ha “rigettato la domanda avanzata in primo grado da T.F.”, nei confronti dell’Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A., compensando “le spese di entrambi i gradi per 1/2” e ponendo “la residua metà a carico dell’appellato”;
che per la cassazione della pronunzia T.F. ha proposto ricorso affidato ad un motivo;
che l’Azienda Ambientale Pubblici Servizi S.p.A. ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto da T.F. e dal difensore, avv. Andrea Morini, ed altresì la “dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio”, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Azienda Ambientale Pubblici Servizi S.p.A., Dott. C.F., e dal difensore, avv. Gian Luca Conti “anche per il collega Avv. Marcello Cecchetti”, in data 9.7.2020;
che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del processo;
che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021