Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.699 del 18/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLASUTTO Daniela – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23408/2017 proposto da:

M.F., G.G., I.G., B.A., T.L., E.C., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato FRANCESCO D’ANGELO;

– ricorrenti –

contro

SERVIZI ITALIA S.R.L., AXIA SERVICE S.R.L., ASSIA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3868/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/06/2017 R.G.N. 1516/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3868 del 13.6.2017 la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da M.F., T.L., I.G., B.A., G.G., E.C. e, confermando la sentenza emessa in primo grado, ha rigettato la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con Servizi Italia s.r.l., Assia s.r.l. e Axia s.r.l. (in quanto subentrata alla società Assia), escludendo la sussistenza di un obbligo all’assunzione sulla base dell’applicazione dell’art. 4 del CCNL imprese esercenti appalti di pulizie in considerazione del subentro (successivamente a P.M. Service s.r.l.) nell’appalto concernente il servizio di pulizie commissionato dal Banco di Napoli.

2. La Corte territoriale, rilevata preliminarmente la carenza di elementi giuridici nonchè di fatto per fondare un obbligo “congiunto” di assunzione a carico di tutte le società chiamate in giudizio (anche considerando il ruolo di capofila dell’associazione temporanea di imprese svolto da Assia s.r.l.), ha osservato che risultava infondata la domanda di assunzione formulata alla luce dell’art. 4 del CCNL imprese di pulizia posto che i lavoratori non avevano chiaramente allegato i numerosi passaggi di gestione del cantiere intercorsi dopo la perdita dell’appalto da parte della P.M. Service s.r.l., e, in ogni caso mancavano altresì allegazioni specifiche in ordine all’effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro (essendo stata, la P.M. Service s.r.l., destinataria di un provvedimento giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimità del licenziamento intimato ai dipendenti, ordine che non risultava ancora adempiuto); nè, osservava la Corte distrettuale, poteva ritenersi accettata la proposta di assunzione (part time) formulata dalla società Servizi Italia s.r.l. in quanto rifiutata dall’organizzazione sindacale a cui i lavoratori avevano conferito mandato a trattare, non ricorrendo l’ipotesi di proposta irrevocabile come regolata dall’art. 1329 c.c..

3. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso affidato a due motivi. Le società Servizi Italia s.r.l., Assia s.r.l., Axia Service s.r.l. sono rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione di norma di diritto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, che, deve intendersi art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato l’art. 4 del CCNL imprese esercenti appalti di pulizie, essendo sufficiente che le società Servizi Italia s.r.l. e Assia s.r.l. siano comunque subentrate nell’appalto considerato l’obiettivo perseguito dalla disposizione contrattuale di tutela del posto di lavoro, essendo incontestato che nell’appalto erano stati via via immessi una notevole quantità di nuovi lavoratori.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, trascurato che – dalla documentazione prodotta – risulta che i lavoratori avevano comunque accettato la proposta di assunzione part time formulata da Servizi Italia s.r.l. recandosi presso la sede aziendale della società in data 4.2.2010 e che il sindacato (ritenendo di “non intravedere le condizioni per addivenire un accordo”) aveva espresso – nel corso delle trattative – esclusivamente un parere personale, posto che la revoca del mandato ai sindacati del 26.2.2010 (successiva alla riunione impresa-sindacati) doveva interpretarsi come disconoscimento dell’operato del sindacato. Inoltre la CdA ha omesso di accertare la illegittimità della proposta (part time) di assunzione, peggiorativa rispetto alle condizioni di lavoro precedentemente applicate ai lavoratori.

3. Preliminarmente, va rilevato che la procura alle liti, apposta a margine del ricorso, non reca la sottoscrizione delle parti che avrebbero dovuto conferire il mandato, sottoscrizione che non compare nemmeno in alcun’altra pagina dell’atto.

Invero, la mancanza della sottoscrizione del soggetto conferente la procura apposta a margine del ricorso per cassazione ne comporta l’inammissibilità (rilevabile anche d’ufficio) ove la firma di tale soggetto non figuri in nessun’altra parte del ricorso stesso (cfr. Cass. n. 6084 del 1997). L’esistenza, a margine (o in calce) del ricorso per Cassazione, della sottoscrizione personale della parte seguita da quella del procuratore, che ne attesta l’autenticità, vale – tenuto anche conto degli elementi desumibili dall’intestazione dell’atto – a significare la volontà della parte di conferire a quel difensore la procura a proporre l’impugnazione; diversamente, ove manchi la sottoscrizione della parte non può desumersi la volontà della parte di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà, con conseguente assoluta carenza di ius postulandi.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite – che potrebbero essere poste a carico del difensore risultato privo di procura, che conseguentemente si assume in proprio la responsabilità dell’attività processuale (Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006; Cass. n. 27530 del 2017) – non vanno, nel caso di specie, regolate, in assenza della costituzione delle controparti.

5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore (cfr. Cass. n. 14474 del 2019), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato – se dovuto – previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

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