LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11676/2015 proposto da:
D.M.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MARZIALE, PATRIZIA TOTARO;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE – ASL NAPOLI *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA ZICCARDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 604/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2014 R.G.N. 4907/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. FRESA Mario, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza in data 3 aprile 2014 n. 604 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da D.M.M. – dipendente della ASL NA ***** in servizio presso il SERT del distretto ***** con profilo di “assistente sociale collaboratore”, inquadrata in categoria D dall’1 settembre 2001 – per l’accertamento della illegittimità della esclusione dalla graduatoria per la assegnazione degli incarichi di coordinamento e per il risarcimento del danno.
2. La Corte territoriale esponeva che l’avviso pubblico interno del 14 giugno 2004 – con il quale la ASL ***** aveva inteso individuare i coordinamenti svolti in diverse strutture, tra cui il SERT, dal personale di specifici profili, tra cui quello di assistente sociale – costituiva un avviso pubblico per il conferimento di incarichi di coordinamento e non, come affermato dal giudice del primo grado, una mera dichiarazione di intenti.
3. Nella fattispecie, il bando considerava le funzioni di coordinamento svolte dal personale non in sè ma perchè svolte nelle strutture individuate nell’avviso; la attribuzione delle funzioni di coordinamento era comunque subordinata al superamento della procedura selettiva.
4. Con la successiva Delib. n. 743 del 2007, la ASL non aveva invalidato la precedente procedura concorsuale, peraltro non perfezionata, mancando una graduatoria ufficiale dei candidati, nè aveva modificato i criteri di selezione ma si era limitata a ridefinire le strutture aziendali presso le quali istituire i coordinamenti; ciò nell’ambito del nuovo assetto organizzativo, in base ai parametri dettati dalla DGRC n. 1843 del 2005 e dal piano attuativo aziendale di cui alla L.R. n. 24 del 2006.
5. La D.M., che non vantava alcun diritto al conferimento delle funzioni di coordinamento, era stata esclusa non per carenza dei requisiti soggettivi ma in ragione del diverso assetto organizzativo, nel quale il dipartimento per le dipendenze patologiche era stato strutturato in “coordinamento attività infermieristiche” e “coordinamento attività sociali” nonchè nel SERT di ***** mentre non figurava il SERT di *****.
6. Non poteva ravvisarsi alcuna illegittimità nel mancato conferimento alla D.M. della funzione di coordinamento del SERT di *****, posto che l’avviso del ***** aveva stabilito una stretta correlazione tra la struttura di coordinamento ed il pregresso svolgimento presso di essa delle funzioni di coordinamento.
7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza D.M.M., articolato in due motivi, cui ha opposto difese la ASL NAPOLI ***** con controricorso.
8. Il PM ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173,1175,1218,1321,1322,1326,1336,1362,1363,1366,1418,1989 c.c., nonchè dell’art. 97 Cost..
1. Si censura la sentenza per avere erroneamente interpretato l’avviso interno del *****; nell’assunto di parte l’intento negoziale manifestato nel bando era quello di individuare i coordinamenti espletati, nelle strutture ivi indicate, da coloro che al 31.8.2001 erano inquadrati nella categoria C ed avevano espletato, per incarico formale, funzioni di coordinamento da almeno sei mesi.
2. Ciò, diversamente da quanto affermato in sentenza, senza alcuna procedura selettiva, non essendo tale la formazione della graduatoria sulla base dei titoli richiamati nel bando.
3. Si censura altresì la sentenza per avere ritenuto legittima la Delib. n. 743 del 2007; si assume che la ridefinizione delle strutture presso cui istituire i coordinamenti costituiva una modifica della proposta contrattuale, tanto che risultavano modificati anche i requisiti per l’accesso alla funzione di coordinamento. Tale modifica unilaterale era dunque illegittima.
4. Sempre in relazione alla Delib. n. 743 del 2007, si denunzia il vizio di violazione dei canoni di interpretazione negoziale (artt. 1362,1363,1366), dell’art. 1336 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendosi che con la Delib., la amministrazione aveva non solo individuato nuove e diverse strutture ma, altresì, mutato i criteri di assegnazione degli incarichi.
5. Da ultimo si censura la sentenza:
– per avere affermato che ella non vantava alcun diritto al conferimento dell’incarico di coordinamento;
– per avere negato che fossero mutati i criteri di attribuzione degli incarichi di cui all’avviso del *****;
– per avere affermato, in relazione al SERT di *****, che l’avviso del ***** poneva una stretta correlazione tra le funzioni di coordinamento svolte e l’incarico di coordinamento da attribuire benchè l’avviso interno non contenesse alcun riferimento specifico al SERT di *****
6. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
7. La parte ricorrente deduce la violazione delle regole di interpretazione degli atti negoziali senza trascrivere gli atti in questione ovvero la Delib. 14 giugno 2004 (trascritta solo in stralcio) e la successiva Delib. 11 giugno 2007, n. 743.
8.La deduzione della violazione dei canoni legali di interpretazione (artt. 1362,1363,1366 c.c.) resta, poi, del tutto slegata dalla indicazione, in rapporto ai contenuti delle delibere, dello specifico canone violato dal giudice dell’appello nella sentenza impugnata e delle ragioni della violazione. Si denuncia genericamente ed indistintamente la violazione delle norme di ermeneutica, devolvendo nella sostanza a questa Corte un’ inammissibile interpretazione diretta delle suddette delibere.
9. Alla luce della interpretazione delle delibere accolta nella sentenza impugnata e degli accertamenti di fatto in essa compiuti non ricorre il vizio di violazione dell’art. 1336 c.c.. La Corte territoriale ha, infatti, affermato che non vi era stata approvazione della graduatoria e che nel corso della procedura era mutato l’assetto organizzativo della ASL.
10. Neppure è illustrato sotto quale profilo sussisterebbe violazione degli artt. 1173,1175,1218,1321,1322,1326,1418,1989 c.c..
11. La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., esposta nei contenuti del motivo, è palesemente inconferente giacchè non si prospetta alcuna violazione da parte del giudice dell’appello delle regole di formazione della prova.
12. Con il secondo motivo, intitolato “sulla domanda risarcitoria” la parte ricorrente insiste, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, per l’accoglimento della domanda risarcitoria, assumendone la non contestazione.
13. Il motivo è inammissibile perchè non contiene specifiche ragioni di impugnazione ma sottopone a questa Corte una domanda – la domanda risarcitoria – rimasta assorbita dal rigetto della domanda di accertamento della condotta illecita della amministrazione.
14. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.
15. Le spese del presente grado di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
16. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021