LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27213-2019 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FELICE DE SIMONE, GIUSEPPE COLAVITA;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO MASSIMO MARSICO, MONICA CICALA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 152171/2(119 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente, C.R., per essere caduta in una buca aperta sul manto stradale, ed averne riportato lesioni, ha citato la Provincia di Napoli al fine di avere risarcimento dei danni.
Il giudizio di primo grado, davanti al Giudice di Pace, si è svolto in contumacia della Provincia, che è stata condannata al risarcimento e che però ha impugnato la sentenza eccependone la nullità per via del fatto che la data di comparizione indicata in citazione (*****) era errata in quanto anteriore a quella di notifica della stessa citazione (*****).
Questa eccezione è stata accolta dal Tribunale di Napoli che ha dichiarato la nullità della sentenza.
La ricorrente contesta la sentenza con due motivi. V’è costituzione con controricorso della Provincia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione 88, 156, 163, 164, 316, 318 e 342 c.p.c..
La sua tesi è che in forza di un consolidato orientamento di questa Corte, qualora l’errata indicazione della data in citazione sia facilmente riconoscibile, ossia se il convenuto usando l’ordinaria diligenza, può accorgersi dell’errore, allora non va dichiarata la nullità della citazione; l’errore in questo caso era facilmente riconoscibile, essendosi trattato di un refuso nella indicazione dell’anno (14.1.2010), anzichè 14.1.2011).
Inoltre, la motivazione del giudice di merito è ritenuta apparente, non essendosi fatto carico il Tribunale di chiarire perchè l’errore non era riconoscibile usando l’ordinaria diligenza.
2. – Il secondo motivo denuncia invece omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
Il ricorrente aveva allegato la schermata del sito giustizia.it a dimostrazione del fatto che la Provincia avrebbe potuto apprendere il numero di ruolo ed il giudice del procedimento e dunque verificare la data esatta di comparizione, documento mai preso in considerazione da parte del Tribunale, e con esso la circostanza che nella intestazione della citazione erano indicati i recapiti del difensore, presso il quale informarsi utilmente circa quella data.
Alla luce di tali indicazioni, la ricorrente assume come erronea la valutazione del giudice di merito secondo cui “l’appellante non avrebbe mai potuto in nessun modo venire a conoscenza di tale udienza”.
I motivi sono fondati.
Questa corte ha avuto modo di affermare che “la nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida” (Cass. 13691/ 2011 Cass. 14 marzo 2014, n. 6008, non massimata; Cass. 22 giugno 2011, n. 13691; Cass. 30 marzo 2006, n. 7523; Cass. 19 maggio 2006, n. 11780; Cass. 27 agosto 2002, n. 12546; da ultimo Cass. N. 21662 del 2018).
L’affermazione di principio da parte del giudice di merito, secondo cui l’errore di trascrizione della data di comparazione rende nulla la citazione, è errata alla luce dell’orientamento di questa Corte, che invece richiede un accertamento sulla riconoscibilità dell’errore da parte del destinatario dell’atto.
Vero è che l’accertamento circa la riconoscibilità dell’errore quanto alla indicazione della data è un accertamento di fatto, ma è altresì vero che esso andava condotto tenendo conto degli elementi anche indicati dal ricorrente a dimostrazione della riconoscibilità, il cui esame invece risulta omesso.
Il ricorso va dunque accolto.
P.Q.M.
I,a Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questa fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021