Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.711 del 18/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38552-2019 proposto da:

IDEA SRLS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell’avvocato LUCA TANTALO, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO LUCIANI;

– ricorrente –

contro

D.P.A., in proprio e nella qualità di titolare firmatario della Ditta individuale TONSOREM BARBER SHOP di D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLVRIA della CORTE di CASSAZIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MARCHIO’;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 500/2019 del GIUDICE DI PACE di VERONA, depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORI GENERALE DOTT. GIOVANNI GIACALONE che chiede che codesta S.C. in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

FATTI DI CAUSA

D.P.A. ha proposto opposizione l decreto ingiuntivo, sia personalmente che quale rappresentante della impresa individuale Tonsorem Barber Shop, emesso dal Giudice di Pace di Verona a favore della Idea srls.

Con l’opposizione il D.P. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Tonsorem oltre che l’incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Verona, in favore di quella di Reggio Emilia, sul presupposto di avere agito egli in qualità di consumatore e dunque di beneficiare del foro proprio di quest’ultima categoria, che è, per l’appunto, quello di Reggio I Il Giudice di Pace di Verona ha accolto l’eccezione dichiarandosi incompetente ed indicando come competente quello di Reggio Emilia. La Idea srls ricorre con regolarmento di competenza basato su un motivo. V’è costituzione del D.P. sia in proprio che quale rappresentante della Tonsorem Barber shop, che chiede il rigetto del ricorso. Memoria della ricorrente.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il regolamento di competente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

p.- Il ricorso è basato su un motivo che denuncia sia difetto assoluto di motivazione (art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.) che erronea individuazione della competenza, assumendo, quanto a questo ultimo aspetto, che il D.P. non è consumatore e dunque non va seguito il foro competente per i consumatori.

Il ricorso è inammissibile.

Si tratta infatti di una decisione del Giudice di Pace, che dichiara la propria incompetenza per territorio.

E’ regola di questa Corte che, a mente dell’art. 46 c.p.c., modificato per effetto della disposizione di carattere generale contenuta nella L. 21 novembre 1991, n. 374, art. 39 – le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace. Deve dunque darsi continuità al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui è inammissibile il regolamento di competenza ad istanza di parte avverso la sentenza del giudice di pace, stante il disposto dell’art. 46 c.p.c., che preclude la proposizione del menzionato regolamento per le statuizioni sulla competenza rese da tale giudice (Cass. 20324/2013; Cass. 10631/2018).

P.Q.M.

I,a corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1500,00, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472