Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.713 del 18/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11886 – 2019 R.G. proposto da:

P.V., – c.f. *****, – rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Pierfrancesco Granata ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Circonvallazione Clodia, n. 36/a, presso lo studio dell’avvocato Loretta Antonelli.

– ricorrente –

contro

COMUNE di CATANZARO, – p. i.v.a. *****, – in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio separato allegato in calce al controricorso dall’avvocato Anna Maria Paladino e dall’avvocato Saverio Molica ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catanzaro, alla via Giovanni Jannoni, n. 68, presso l’avvocatura municipale.

– controricorrente –

e:

SO.G.E.T. – Società di Gestione Entrate e Tributi s.p.a.. – c.f./p.

i.v.a. *****, – in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2319/2018 del Giudice di Pace di Catanzaro;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ordinanza, ai sensi del R.D. n. 639/1910, n. 0112328 del 31.7.2017, notificata il 29.8.2017 e correlata a verbale di accertamento emesso, per infrazione al codice della strada, dalla polizia municipale di *****, la “SO.G.E.T.” s.p.a. ingiungeva a P.V. il pagamento della somma di Euro 204,88.

2. Con citazione notificata il 29.9.2017, iscritta a ruolo il 2.10.2017, P.V. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro la “SO.G.E.T.” s.p.a. ed il Comune di Catanzaro.

Chiedeva, previo accertamento della falsità, nullità, inesistenza della notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’annullamento dell’ingiunzione.

3. Resistevano la “SO.G.E.T.” s.p.a. ed il Comune di Catanzaro.

4. Nel corso del giudizio veniva prodotto provvedimento di “discarico”.

5. Con sentenza n. 2319/2018 il Giudice di Pace di Catanzaro dichiarava cessata la materia del contendere, atteso lo “sgravio” dell’ingiunzione disposto dall’ente creditore, e compensava integralmente le spese di lite.

Esplicitava il giudice di pace, ai fini della regolamentazione – alla stregua della regola della “soccombenza virtuale” – delle spese di lite, che l’esperita opposizione, avente valenza “recuperatoria”, benchè proposta con citazione anzichè con ricorso del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, sarebbe stata da notificare e da iscrivere a ruolo nel termine di trenta giorni dal 29.8.2017, di della notifica dell’ingiunzione; che l’opposizione risultava sì notificata il 29.9.2017 ma iscritta a ruolo tardivamente, il 2.10.2017.

Esplicitava, quindi, nel segno della regola della “soccombenza virtuale”, che l’opposizione sarebbe stata da dichiarare inammissibile.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso P.V.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con vittoria di spese.

Il Comune di Catanzaro ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

La “SO.G.E.T.” s.p.a. non ha svolto difese.

7. Il relatore, riservata ogni determinazione in ordine all’esperibilità del ricorso per cassazione, ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 155 c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo.

Deduce che, all’esito della sospensione feriale, a far data dall’1.9.2017, il termine di trenta giorni per il deposito dell’opposizione, ovvero per l’iscrizione a ruolo dell’opposizione proposta con citazione, scadeva in data 1.10.2017.

Deduce che l’1.10.2017 era domenica, sicchè il termine doveva intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Deduce quindi che la citazione in opposizione, siccome iscritta a ruolo il 2.10.2017, è stata proposta tempestivamente, di guisa che ai fini della “soccombenza virtuale” l’opposizione sarebbe stata da reputar ammissibile.

9. Il ricorso è inammissibile.

10. Devesi dar atto, previamente, che la controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso un’ordinanza – ingiunzione del R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3, benchè concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al R.D. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui al D.Lgs. n. 44 del 1997, art. 53), rientra nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, (cfr. Cass. (ord.) 20.2.2020, n. 4501).

Cosicchè ex art. 32 cit. la controversia è assoggettata al rito ordinario di cognizione.

11. Su tale scorta si reputa, nel caso di specie, che il rimedio esperibile avverso la statuizione del giudice di pace sarebbe stato l’appello e non già il ricorso per cassazione.

Ben vero l’appello è il rimedio esperibile in ogni caso.

Sia nell’evenienza in cui l’opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione del R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3, assuma valenza “recuperatoria”, in quanto si deduca – è il caso di specie – l’omissione, l’inesistenza, la nullità della notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada.

Sia nell’evenienza in cui l’opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione del R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3, abbia valenza di opposizione all’esecuzione (cfr. al riguardo Cass. 26.6.2019, n. 17091).

12. L’esperibilità dell’appello rinviene plurimi riscontri.

In primo luogo nell’inciso finale del R.D. n. 639 del 1910, art. 4, comma 1, (“salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l’appello”).

In secondo luogo nelle previsioni del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 1, e art. 7, comma 1, là dove le controversie aventi ad oggetto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione e, rispettivamente, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada vengono assoggettate al rito del lavoro, e, conseguentemente, alla disciplina dettata dall’art. 433 c.p.c., che prevede, appunto, il rimedio ordinario dell’appello.

In terzo luogo nell’espunzione (con decorrenza dal 4.7.2009) dell’inciso finale – “la causa è decisa con sentenza non impugnabile” – dell’art. 616 c.p.c., scritto in tema di opposizione all’esecuzione, ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2.

13. Non è fuor di luogo infine evidenziare che in epoca antecedente all’abrogazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 1, lett. c), ed in verità in epoca antecedente all’abrogazione dell’u.c., – “la sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione” – dell’art. 23 cit. per effetto del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, comma 1, lett. b), si opinava nel senso che, qualora la P.A. si fosse avvalsa della facoltà di emettere l’ingiunzione fiscale, prevista dal R.D. n. 639 del 1910, per la riscossione di entrate non tributarie (nella specie: per sanzioni amministrative), la sentenza pronunciata a definizione del procedimento fosse impugnabile in sede di appello e non direttamente per cassazione (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2004, n. 22228, ove si soggiungeva che non trovava applicazione nella specie il sistema previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, atteso che il R.D. n. 639 del 1910, art. 3, fa rinvio alle norme del codice di procedura civile; Cass. 8.11.2006, n. 23864; Cass. 8.3.2005, n. 5050).

14. L’inammissibilità del ricorso è stata rilevata ex officio. Si giustifica quindi (viepiù alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale), limitatamente al rapporto processuale tra P.V. ed il Comune di Catanzaro, l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

La “SO.G.E.T.” s.p.a. non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va in ogni caso nei suoi confronti assunta.

15. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto processuale tra P.V., da un lato, ed il Comune di Catanzaro, dall’altro; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, P.V., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

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