Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.749 del 19/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9532-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITRARO DI C. E C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 298/2016 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA, SEZ.DIST.di SIRACUSA, depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PIRARI.

Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, n. 298/16/15, depositata in data il 25/01/2016 e notificata il 09/02/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 dal Relatore Dott.ssa Valeria Pirari.

RILEVATO

che:

1. In seguito all’impugnazione, da parte della società I.TR.A.RO di C. e C. s.n.c. della cartella esattoriale con la quale le era stato chiesto il pagamento di Imposte dirette, Iva e ritenute alla fonte relative agli anni di imposta 1990/1991/1992, dovute dai soggetti interessati dal sisma del 1990 che colpì la Sicilia orientale, per posizioni non regolarizzate ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 7, la Commissione tributaria di Siracusa rigettò la domanda con sentenza n. 2569/01/2014 del 16/05/1014, che la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, adita dalla contribuente, riformò con la sentenza descritta in epigrafe, accogliendo l’impugnazione per decadenza dal termine per il recupero delle somme dovute e non versate.

2. Contro questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidandolo ad un unico motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 31 luglio 2005, n. 156, art. 1, comma 5-bis, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. dichiarato erroneamente la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo. La ricorrente ha, in particolare, evidenziato che, in seguito agli eventi sismici che avevano interessato le Province di Siracusa, Ragusa e Catania, erano intervenute, dapprima, varie ordinanze ministeriali che avevano disposto, in favore dei contribuenti, la sospensione e la proroga dei termini per il pagamento dei tributi e contributi relativi agli anni d’imposta in esame (l’ultima del 29/01/1993, n. 2316, che aveva sospeso il pagamento fino al 31 luglio 1993), quindi erano stati emessi il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995 n. 341, che, all’art. 25, comma 2, aveva differito i termini per il versamento al 1 dicembre 1995 (comma 2) oppure al 31 dicembre 1995 in caso di istanza di rateizzazione (comma 3), e poi la L. n. 388 del 2000, che, all’art. 138, aveva prorogato ulteriormente i termini e concesso la facoltà di rateizzazione, con prima rata da versare entro il 15 dicembre 2002 e ultima rata entro il 15 giugno 2008, con possibilità di recupero mediante iscrizione a ruolo da rendere esecutivo entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata. Ad avviso dell’Ufficio, dunque, la riscossione coattiva posta in essere dall’Agente della riscossione, che aveva tempestivamente notificato la cartella il *****, era legittima, avendo il D.L. n. 244 del 1995, art. 25, comma 5, sospeso fino al 31 dicembre 2000 i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali e non potendo trovare applicazione il termine quinquennale di decadenza previsto dalla L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis.

2. Il motivo è infondato.

La L. n. 388 del 2000, art. 138, stabilisce che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1990, n. 299, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002” (comma 1), che “le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1” (comma 2) e che “le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata” (comma 3).

2.1 Orbene, l’argomentazione difensiva dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento recanti le iscrizioni a ruolo dei tributi dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai contribuente coinvolti dal sisma siciliano del 1990 dovrebbe essere individuato nel 31 dicembre dell’anno (2009) successivo alla scadenza (15 giugno 2008) dell’ultima delle dodici rate semestrali decorrenti dal 15 dicembre 2002, in cui la legge prevedeva la possibilità di frazionare il versamento, non può essere accolta, dovendo trovare applicazione il disposto di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, riguardante la fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, il cui art. 1, comma 5-bis, lett. c), stabilisce che la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza, per quanto qui interessa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare, in un caso del tutto simile a quello in esame, che la disciplina di cui al citato D.L. n. 106 del 2005, art. 1, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio (vedi Cass., sez. 6-5, 14/07/2014, n. 16074; conforme Cass., sez. 5, 15/02/2017, n. 3987; Cass., sez. 5, 06/12/2018, n. 31625, non massimata).

Si è sostenuto, infatti, che la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, che prevede un termine di decadenza (riferito alla data di esecutività del ruolo e non a quella di notifica della cartella) per la riscossione di somme insolute dovute dal contribuente in seguito alla regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, non può valere a far rivivere obbligazioni per le quali, a quella data, l’Ufficio fosse decaduto dall’azione di riscossione sulla base del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, il quale trova applicazione retroattiva in quanto avente portata meramente integrativa del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (in tal senso anche Cass., sez. 5, 30/11/2005, n. 26104; Cass., sez. 5, 25/01/2006, n. 1435, secondo cui la norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, è applicabile, in quanto tale, non soltanto alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice; Cass., sez. 5, 03/03/2006, n. 4745).

Tale assunto muove dal principio, cui si intende dare continuità, che in tema di accertamento e riscossione dei tributi, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso, dall’ufficio, l’atto impositivo Cass., sez. 6-5, 14/07/2014, n. 16074, cit.).

2.2 Nella specie, la C.T.R. si è attenuta ai suddetti principi, allorquando ha sostenuto che la disposizione di cui all’art. 138, comma 3, non potesse trovare applicazione al caso di specie, non potendo il termine di decadenza dal potere impositivo essere riferito all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti per effetto della richiesta di regolarizzazione di cui alla medesima norma, comma 1, ma dovesse trovare applicazione la disciplina di cui al ridetto D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3-bis, lett. c), sicchè la decadenza dell’Amministrazione dalla pretesa creditoria era già maturata il 31 dicembre 1996, quanto all’anno 1990, il 31 dicembre 1997, quanto all’anno 1991, e il 31 dicembre 1998, quanto all’anno 1992.

Per quanto detto, in mancanza di deduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della richiesta del contribuente di rateizzazione e sul fatto trascurato per il quale si è profilata l’asserita violazione, il motivo deve reputarsi infondato.

3. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo la contribuente spiegato difesa.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., sez. 6-L, 29/1/2016, n. 1778; Cass., sez. 5, 14/5/2020, n. 8914).

PQM

rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472