Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.753 del 19/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22024/2016 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Natale ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale, in Palermo, P.zza Marina n. 39;

– ricorrente –

contro

ORSA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1961/35/16 della Commissione tributaria Regionale di Palermo, depositata il 19/5/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. Pepe Stefano;

RITENUTO

che:

1. La ORSA s.p.a. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo gli avvisi di accertamento in rettifica della superficie dichiarata ai fini TARSU dell’immobile, sito nel Comune di *****, adibito a magazzino per gli anni 2005/2009, eccependone l’illegittimità in quanto emanati a seguito di modifica delle tariffe operata con delibera della Giunta comunale, incompetente in materia.

2. La CTR con sentenza n. 1961/35/16, depositata il 19/5/2016, confermava la decisione di primo grado e, per l’effetto, accoglieva il ricorso.

4. Avverso tale sentenza il Comune di Palermo propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. La ORSA s.p.a. non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

1. Con istanza depositata in prossimità della camera di consiglio il Comune di Palermo comunicava che la ORSA s.p.a. aveva effettuato il pagamento degli importi relativi ai suddetti avvisi, avvalendosi del Regolamento comunale, art. 4, comma 9, per la definizione agevolata delle controversie tributarie e, pertanto, chiedeva che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio, del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv. in L. n. 96 del 2017.

2. La intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11 comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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