LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 500/2017 R.G. proposto da:
Comune di Isola Dovarese, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Emanuele II 18, presso lo studio Grez e Associati s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Pietro Locati giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Mediocredito Italiano S.p.A. (incorporante della Leasint S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 2, presso l’avv. prof. Guglielmo Fransoni, che, unitamente all’avv. prof. Pasquale Russo, la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 1, n. 3201/01/16 del 16 maggio 2016, depositata il 26 maggio 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta.
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memoria.
1. La controversia concerne l’impugnazione da parte della società contribuente del provvedimento di rigetto del richiesto rimborso dell’IMU corrisposta per l’anno 2012 per l’immobile in locazione finanziaria il cui contratto si era risolto per inadempienza del locatario senza che tuttavia la società fosse ancora rientrata in possesso dell’immobile locato. La questione sottoposta a giudizio era quindi quella della individuazione del soggetto passivo IMU nel periodo compreso tra la risoluzione del contratto di locazione e l’effettiva riconsegna del bene alla proprietà;
2. Il ricorso della società era accolto in primo grado e la sentenza era confermata in appello. Avverso tale sentenza il Comune ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. La società resiste con controricorso, illustrato anche con memoria.
3. In via preliminare occorre considerare l’istanza di trattazione congiunta della presente causa con le cause R.G. 24190/2016 e 11987/2019 che si dichiarano connesse oggettivamente e soggettivamente. L’istanza non può essere accolta in quanto la presente causa si presenta di pronta soluzione sulla base di un recente ma ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: “In base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente” (Cass. n. 25249 del 2019, n. 29973 del 2019 e 6664 del 2020).
4. Sulla base di questo ormai consolidato orientamento deve essere risolta la questione oggetto della presente controversia mediante l’accoglimento del ricorso proposto dall’ente locale, la conseguente cassazione della sentenza impugnata e nel merito il rigetto del ricorso originario della società contribuente.
5. Il recente formarsi di tale orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021