Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.76 del 07/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6253/2020 proposto da:

O.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA MARCIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LODI, QUESTURA DI LODI;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 24/2020 del GIUDICE DI PACE di LODI, depositata il 06/02/2020 R.G.N. 2439/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

O.P., cittadino *****, con ricorso 27/11/2019 D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Lodi, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lodi il 18/11/2019 e notificato in pari data;

il Giudice adito, con ordinanza resa pubblica il 6/2/2020, rigettava il ricorso;

osservava, a fondamento del decisum, che ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione Territoriale; che la proposizione del ricorso per cassazione non sospende il provvedimento di espulsione; che il ricorrente aveva avanzato istanza di sospensione che era stata respinta; che nella specie era risultato rispettato il principio della cd. gradualità espulsiva;

sotto tale ultimo profilo il giudice del merito rimarcava che l’art. 13, comma 4 TUI, prevede l’accompagnamento coatto alla frontiera quando vi è rischio di fuga, tipizzato dall’art. 41 bis, nella mancanza del passaporto, ipotesi questa verificatasi nella specie;

avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la parte soccombente, sulla base di un articolato motivo;

il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 commi 2-3, art. 19 comma 1, art. 33, convenzione status rifugiati del 18/7/1951 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

ci si duole che il Giudice di Pace abbia omesso di valutare in concreto, la sussistenza dell’effettivo pericolo per il ricorrentè in caso di forzoso rientro in patria; tanto in violazione dei dettami di cui all’art. 19 D.Lgs., “che impone al giudicante di esaminare e pronunciarsi sulla effettiva situazione di pericolo; nello specifico il Giudice di Pace aveva omesso ogni considerazione sul punto, trascurando di procedere alla doverosa valutazione concreta delle eccezioni prospettate dalla difesa in atto introduttivo, che facevano lèva sui principi invalsi nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo secondo cui il controllo giurisdizionale in materia di espulsione deve tendere non solo all’accertamento della regolarità formale del provvedimento, ma anche verso una verifica della sussistenza delle condizioni idonee a garantire il rispetto dei diritti umani;

2. il ricorso è inammissibile;

non risulta, infatti, spiegata alcuna specifica impugnazione della statuizione con. la quale è stato affermata la congruenza del decreto espulsivo rispetto ai dettami dell’art. 13, comma 4 T.U.I., che prevede l’accompagnamento coatto alla frontiera quando vi sia rischio di fuga, tipizzato all’art. 41 bis, dalla mancanza del passaporto;

nel presente ricorso questa affermazione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la sentenza nei punti qui contestati – non viene attinta dalle censure formulate le quali si indirizzano in ogni caso su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale nella sentenza di appello impugnata;

tale omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso, essendo la statuizione non censurata divenuta gefinitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

il ricorso va pertanto, dichiarato inammissibile;

3. nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato (vedi Cass. 16/1/2020 n. 5880).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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