LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16743/2015 proposto da:
BAINSIZZA 83 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO, 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LAZZARIN, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende;
S.D., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO HERNANDEZ, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
S.G., CONDOMINIO *****, CONDOMINIO *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3531/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dottor Lucio Papasso, che ha chiesto la cessazione della materia del contendere;
udito l’Avvocato Giovanni Lazzarin.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma accoglieva in parte la domanda proposta da B.B.C., S.M., C.A., Arti Belle Srl e Sp.Lu. e condannava la società Bainsizza 83 Srl a reintegrare i ricorrenti nel possesso delle parti degli edifici condominiali di cui alle scale ***** di cui erano stati spogliati e a non turbare o molestare tale possesso.
Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell’altro ricorrente, condominio di via *****, via *****, *****, ***** (di seguito nominato come condominio di via *****).
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la convenuta Bainsizza 83.
3. Si costituivano gli originari attori e anche il condominio di via *****, che proponeva appello incidentale avverso la declaratoria di carenza di legittimazione attiva.
4. La Corte d’Appello, preliminarmente accoglieva l’appello incidentale sulla mancanza di legittimazione attiva del condominio, atteso che la Delibera che autorizzava l’amministratore a stare in giudizio era stata prodotta in appello e la stessa poteva essere prodotta in ogni stato e grado del procedimento, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio.
4.1 Il giudice del gravame rigettava l’appello principale della società Bainsizza 83 in quanto la domanda originaria era stata correttamente qualificata come possessoria perchè tesa ad un provvedimento di reintegrazione e ad una condanna della resistente a manutenere i ricorrenti nel reclamato possesso. L’azione di spoglio era stata tempestivamente proposta in quanto era documentalmente provato che, fino al luglio del 2002, la stessa società Bainsizza 83 aveva riconosciuto il possesso altrui, chiedendo l’autorizzazione alla regolarizzazione dei lavori oggetto del giudizio. L’appellante non aveva fornito la prova della cessazione del possesso e dell’assenso dei condomini e dell’amministratore all’esecuzione dei lavori da parte della società Bainsizza 83, mentre la situazione di fatto dava prova dell’esistenza del possesso.
La condotta posta in essere dalla società costituiva un’indubbia turbativa del compossesso delle parti comuni, quali appunto la posa in opera di un cavo elettrico, la controsoffittatura per coprire impianti individuali, la modifica della chiostrina.
5. La società Bainsizza 83 ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.
6. Il condominio in Roma *****, S.D. in qualità di erede di S.M. e C.A. hanno resistito con controricorso.
7. All’udienza del 3 ottobre 2019 le parti hanno chiesto un rinvio per trattative volte ad una composizione bonaria della lite.
8. All’udienza dell’11 novembre 2020 la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse e ha depositato un accordo transattivo sottoscritto con il condominio controricorrente a seguito di un procedimento di mediazione con il quale si è impegnata a rinunciare al presente ricorso.
Come di recente spiegato da Cass. Sez. U., 11/04/2018, n. 8980, nel caso in cui, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.
9. Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Deve procedersi alla compensazione delle spese già oggetto dell’accordo transattivo.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre, in questo caso, la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come si è detto, il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. Sez. U., 11/04/2018, n. 8980).
PQM
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021