Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.784 del 19/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4559/2020 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPAOLO MARIA COGO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso gli Uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI e LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 982/2019 del TRIBUNALE di VITERBO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, il quale chiede che la Corte di cassazione a Sezioni Unite, in Camera di consiglio, dichiari la giurisdizione della Corte dei Conti.

FATTI DI CAUSA

1. B.G., titolare di pensione liquidata con decorrenza dal gennaio 2007 dal soppresso IPOST Istituto Postelegrafonici, convenne in giudizio l’INPS, successore universale di IPOST, innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo per chiedere l’accertamento del suo diritto alla non applicazione al suo trattamento pensionistico della L. n. 145 del 2018, art. 1, commi da 260 a 268, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la soluzione delle questioni di legittimità costituzionale, e, in via subordinata, l’accertamento della errata applicazione delle disposizioni di cui della L. n. 148 del 2005, commi da 260 a 268 e delle corrette riduzioni da applicare.

2. L’Inps si costituì in giudizio ed eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei Conti.

3. Il B. ha, quindi, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, al quale ha resistito l’Inps.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti. In prossimità dell’Adunanza il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

5. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve essere deciso affermando la giurisdizione della Corte dei Conti.

6. Occorre premettere che, diversamente da quanto opina il ricorrente, la circostanza che l’Inps non abbia posto questione di giurisdizione in precedenti giudizi definiti con affermazione implicita della giurisdizione del giudice ordinario, non vale a far ritenere l’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione.

7. Per quanto si ricava dalle affermazioni del ricorrente (ricorso pg. 2 n. 2, pg. 3 n. 3, pg. 4 n. 8) i precedenti giudizi ebbero ad oggetto questioni concernenti la tassazione IRPEF degli oneri correlati alla ricongiunzione di tutti i periodi contributivi, compresi quelli svolti con iscrizione presso altri e diversi Enti pensionistici. Si tratta di questioni diverse da quelle che costituiscono l’oggetto del giudizio che attengono, invece, alla entità del trattamento pensionistico (applicabilità delle riduzioni previste della L. n. 145 del 2018, art. 1, commi da 260 a 268 e, in via subordinata, esatta applicazione delle disposizioni di cui della L. n. 148 del 2005, commi da 260 a 268).

8. Trovano al riguardo applicazione i principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia e, perciò, sia pure implicitamente sulla giurisdizione, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno anche in punto di giurisdizione, determinandone l’incontestabilità (cosiddetta efficacia panprocessuale) nei giudizi tra le stesse parti che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e “coperte” dal giudicato (Cass. Sez. Un. 18 dicembre 2007 n. 26620, Cass. Sez. Un. 20 gennaio 2006 n. 1064, Cass. Sez. Un. 27 gennaio 2005 n. 1621).

9. Tanto precisato, va ribadito il principio per il quale la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè “della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati” (tra le molte, Cass. Sez. Un. 20 novembre 2020 n. 26500, Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2019 n. 6040, Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2018 n. 33212, Cass. Sez. Un. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. Sez. Un. 8 giugno 2016 n. 11711, Cass. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21677, Cass. Sez. Un. 25 giugno 2010 n. 15323).

10. La domanda introduttiva del giudizio di merito, proposta in epoca successiva alla data del collocamento a riposo del ricorrente (decorrenza gennaio 2007), risulta diretta all’accertamento del diritto alla non applicazione al suo trattamento pensionistico della L. n. 145 del 2018, art. 1, commi da 260 a 268, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la soluzione delle questioni di legittimità costituzionale, e, in via subordinata, all’accertamento della errata applicazione delle disposizioni di cui della L. n. 148 del 2005, commi da 260 a 268 e delle corrette riduzioni da applicare.

11. La situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda, dunque, esclusivamente la misura del trattamento pensionistico spettante al ricorrente.

12. Le Sezioni unite della Corte hanno, con orientamento costante, costituente ormai diritto vivente (Cass. Sez. Un. 25 luglio 2011 n. 16168, Cass. Sez. Un. 4 gennaio 2007 n. 14; Cass. Sez. Un. 25 marzo 2005 n. 6404, Cass. Sez. Un. 28 luglio 2004 n. 14171), affermato che la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane S.p.A. (prima Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti.

13. Tanto sul rilievo che la L. n. 71 del 1994, che ha trasformato l’amministrazione postale in ente pubblico economico, ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.

14. Sulla base di tale orientamento, condiviso dal Collegio, va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti.

15. Le spese del presente regolamento seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte;

Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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