LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22273-2019 proposto da:
P.A., D.M.V., D.M.A., M.M., DE.MA.AN., V.G., PA.RO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO, rappresentati e difesi dall’avvocato FELICE AMATO;
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 27/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.SSA ESPOSITO LUCIA.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, previo accertamento dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta ” D.M. Domenico”, dichiarava il diritto di P.A., D.M.V., D.M.A., M.M., DE.MA.AN., V.G., PA.RO. alla reiscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, compensando integralmente le spese di lite di tutti i gradi del processo;
per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti in epigrafe sulla base di unico motivo;
l’Inps ha prodotto procura in calce al ricorso notificato;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, oltre a erronea valutazione dei fatti di causa e dei documenti depositati in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5, evidenziando la illogicità e contraddittorietà della statuizione di compensazione delle spese; il motivo è fondato, poichè l’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente all’entrata in vigore di quest’ultima legge) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”;
la richiamata disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”(Cass.2883/2014), sicchè nell’ipotesi in cui il decidente, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass. 12893/2011, Cass. 11222/2016);
nella fattispecie in esame le ragioni che la Corte d’appello ha esplicitamente indicato in sentenza a giustificazione dell’operata compensazione sono palesemente illogiche ed erronee, non potendo configurare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese nè il riferimento alla questione controversa tra le parti, in mancanza di indicazioni circa l’incertezza della soluzione giuridica nel panorama giurisprudenziale o di un mutamento giurisprudenziale o normativo, nè la necessità dell’espletamento di una particolare istruttoria, comune all’intero genere di controversie (cfr. Cass. n. 9977 del 09/04/2019);
in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto, con rinvio alla Corte d’appello che provvederà a nuova liquidazione delle spese, attenendosi ai principi sopra indicate.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021