Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.792 del 19/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15575-2019 proposto da:

P.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI GIACOMO MESSINA;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO GRECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2317/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

nel processo pendente dinanzi al Tribunale di Marsala iscritto al n. 76/2010 P.V.A. proponeva querela di falso in relazione al documento prodotto dalla resistente Riscossione Sicilia S.p.a. denominato “Partecipazione a corso di formazione per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro”, chiedendo fosse dichiarata la sua falsità, nullità, inutilizzabilità;

sosteneva il querelante di aver sottoscritto il documento privo dell’indicazione della data, del numero di ore di formazione e dei giorni in cui la formazione sarebbe avvenuta e senza l’indicazione del docente a ciò incaricato;

il Tribunale di Marsala accoglieva la domanda;

la Corte d’Appello di Palermo riformava la sentenza rilevando che gravava sul debitore l’onere di provare che l’abusivo riempimento del documento fosse avvenuto absque pactis e tale onere non era stato adempiuto dal ricorrente;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.V.A., sulla base di unico motivo, illustrato mediante memoria;

Riscossione Sicilia s.p.a. ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

il ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), censurando la sentenza per avere la Corte omesso di considerare che il documento oggetto della querela di falso era stato consegnato in bianco al ricorrente, il quale l’aveva sottoscritto in data diversa da quella in esso indicata e, successivamente, senza alcuna autorizzazione, era stato abusivamente riempito negli spazi lasciati in bianco;

ha lamentato che il teste B.G. aveva ammesso la circostanza e che tale deposizione non era stata adeguatamente considerata dalla Corte;

il motivo è inammissibile;

premesso che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice (Cass. n. 8053 del 07/04/2014), è da rilevare che la testimonianza in questione è stata valutata dalla Corte, che ne ha escluso la rilevanza per motivi soggettivi di attendibilità e per confronto con altre deposizioni testimoniali, sicchè, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la censura mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. n. 34476 del 27/12/2019);

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi C 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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