Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.794 del 19/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21050-2019 proposto da:

NEXIVE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO TOSI, ELISA PUCCETTI, ORNELLA GIRGENTI;

– ricorrente –

contro

P.P. e A.F.;

– intimate,-

avverso la sentenza n. 73/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 3 maggio 2019, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra Nexive Notifiche s.r.l. e le lavoratrici P.P. e A.F.;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Nexive s.p.a., già Nexive Notifiche s.r.l.;

le controparti sono rimaste intimate;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

Nexive s.p.a. ha comunicato a questa Corte che il 25 luglio 2019 è intervenuta tra le parti una transazione per definire il presente giudizio, come da verbale di conciliazione sindacale allegato, e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;

allorchè, nel giudizio di legittimità, intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito dell’impugnazione (sin da Cass., sez. un., 18 maggio 2000, n. 368 ed ord., sez.un., 26 luglio 2004, n. 14059; e quindi, e multis, 5 novembre 2014, n. 23623; 20 gennaio 2011, n. 1344; 13 luglio 2009, n. 16341; 5 agosto 2008, n. 21122; 15 marzo 2007, n. 6026; 30 giugno 2006, n. 15113; 24 giugno 2005, n. 13565; 27 gennaio 2003, n. 1205);

nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, in mancanza di attività difensiva delle parti convenute;

stante l’esito del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessata la materia del contendere.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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