Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.795 del 19/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22724-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO CARRARA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da C.A. avverso l’avviso di addebito con il quale l’Inps gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.875,57, dovuta in ragione dell’iscrizione alla gestione commercianti;

rilevava la Corte territoriale la sussistenza dei requisiti di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 previsti per l’obbligo di iscrizione alla predetta gestione in relazione all’anno 2014, posto che i dati formali (la protratta iscrizione nel registro delle imprese e di titolarità di partita IVA, unitamente alla costante produzione di reddito) erano univocamente orientati “a rimarcare, una abitualità, stabilmente protrattasi nel tempo, dell’appellante nell’esercizio di un’attività commerciale, nella sussistenza dei presupposti di un’organizzazione basilare d’impresa, e della reiterazione di negozi commerciali”, essendo irrilevante “l’assenza di reddito d’impresa percepito nell’anno 2013 (reddito che, per altro, per come documentato dall’Inps, è risultato essere pari a Euro 128,00) atteso che tale dato è fisiologicamente compatibile con una contrazione del profitto ma non dimostra la mancanza di impresa”;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.A. sulla base di unico motivo;

l’Inps si è costituito con memoria in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 662, art. 1, comma 203, rilevando che il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione alla gestione commercianti, posto che la difesa aveva argomentato e documentato che i redditi di impresa dal 2009 in poi erano assolutamente irrisori, essendo la prima fonte di reddito la pensione, e che le gravi condizioni di salute, soprattutto visive, non gli consentivano lo svolgimento abituale di attività d’impresa;

il ricorso è inammissibile perchè investe la valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte di merito, con ciò prospettando, sub specie di violazione di legge, una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, Cass. SU 34476 del 27/12/2019);

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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