LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35325-2019 R.G. proposto da:
DOLCI CALZE 2 SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LASCIOLI;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 9/11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BIASILLO, rappresentata e difesa dagli avvocati SARA BRAMBILLA, GIAN MARIO DI PAULI;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ESPOSITO LUCIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MASTROBERARDINO PAOLA, che chiede che la Corte di Cassazione voglia respingere il proposto regolamento.
RILEVATO
CHE:
Dolci Calze 2 s.r.l. in liquidazione proponeva regolamento di competenza avverso l’ordinanza resa il 24/10/2019 dal Tribunale di Busto Arsizio, con cui il predetto Giudice, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del TFR promossa dalla società nei confronti di M.C., aveva dichiarato la propria incompetenza per materia sulla domanda proposta dalla società per le responsabilità concorrenti della M. nell’attività gestoria dell’amministratore, avendo ritenuto competente al riguardo la sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Milano;
M.C. resisteva in giudizio;
La Procura generale presso questa Corte concludeva come in atti.
CONSIDERATO
CHE:
la ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso proveniente dal difensore abilitato, debitamente accettata da controparte, che concordava per la comensazione delle spese;
ex art. 390 c.p.c. la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’adunanza camerale, o finchè non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter c.p.c., con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato;
va dichiarata, pertanto, l’estinzione del processo, con compensazione delle spese tra le parti;
stante l’esito del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021