Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.799 del 19/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 6351-2020 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PATRICELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE FRANCESCO GIUSEPPE COLUCCI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza N. 4271/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

R.R. propone istanza di correzione dell’errore materiale in relazione all’ordinanza di questa Corte che, nel rigettare il ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva respinto la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’Inps in relazione alla riliquidazione di una prestazione pensionistica in essere, l’aveva condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’Istituto, oltre al pagamento del raddoppio del contributo unificato.

osserva l’istante che erroneamente la Corte non aveva considerato l’esistenza dei requisiti reddituali per beneficiare dell’esonero dalla condanna alle spese di giudizio in caso di soccombenza, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., essendo stata avanzata la relativa richiesta di esonero nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con allegazione di documentazione;

rileva che sussistono, altresì, i presupposti reddituali per l’esonero dal pagamento del CU, se pur erroneamente versato, configurandosi anche sotto tale profilo un errore di fatto emendabile;

l’Inps si è costituito con controricorso;

rilevato che la prima questione prospettata esula dall’ambito del procedimento di correzione dell’errore materiale, poichè la Corte ha escluso l’applicazione della predetta norma in ragione della natura (risarcitoria) della controversia (analogamente ha provveduto sulle spese Cass. n. 4886 del 24/02/2020), per espressa previsione normativa limitata ai “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”, e non già per la carenza dei presupposti contemplati dalla disposizione, come si desume dal fatto che le condizioni per l’applicazione della esenzione ex lege non sono stati valutati dalla Corte al fine di escluderla;

allo stesso modo non può configurare errore materiale la previsione del raddoppio di un contributo già versato, peraltro in assenza di qualsiasi istanza e allegazione riguardo a una causa di esenzione;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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