LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13487-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentane pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
e contro
;
– intimati –
L.G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO LI CALSI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
INARCASSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentane pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 948/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, a carico dell’ingegnere L.G.E., in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con altra attività di lavoro dipendente, per la quale era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
avverso tale pronuncia, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;
ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale adesivo, l’INARCASSA;
ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale, anche L.G.E.;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
le parti controricorrenti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo di censura del ricorso principale, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, alla L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e allo Statuto Inarcassa, artt. 7, 23 e 37, approvato con D.I. 20 dicembre 1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico dell’ingegnere L.G. che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non era tenuto al versamento del contributo cd. soggettivo presso la propria cassa di appartenenza, per essere contemporaneamente iscritto presso altra gestione previdenziale obbligatoria, in qualità di dipendente;
il motivo è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c.; segue, ex plurimis, Cass., sez. VI., n. 14445 del 2019);
peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente L.G., nessun sospetto di illegittimità costituzionale delle norme esaminate ha ragione di porsi ove si consideri che la compatibilità della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 16, che prevede, nell’ambito della stessa Gestione separata, una differente aliquota di calcolo del contributo a seconda che l’assicurato sia o meno iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria (così, in motivazione, Cass. n. 32102 del 2019; v. anche Cass. n. 32166 del 2018, cit.);
va, pertanto, accolto il ricorso principale;
il ricorso incidentale adesivo di Inarcassa è, invece, inammissibile, perchè tardivo;
deve applicarsi il principio per cui “le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 c.p.c., e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, alla quale solo è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Diversamente, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall’art. 325 c.p.c., per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale (…)” (Cass. n. 1120 del 2014 e successivi conformi);
nella fattispecie, il ricorso di Inarcassa risulta spedito il 4.6.2019 mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26.10.2018; non è, dunque, rispettato il termine ex art. 327 c.p.c., ratione temporis applicabile;
quanto al ricorso incidentale del professionista va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo, con cui la parte deduce l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione. Si tratta, infatti, di una questione implicitamente ritenuta assorbita dal giudice del merito, riproponibile nel giudizio di rinvio, rispetto alla quale non è ravvisabile soccombenza (sul punto, Cass., sez. un., n. 13195 del 2018; tra le sezioni semplici, ex plurimis, Cass. n. 19503 del 2018 che richiama Cass. n. 3796 del 2008 e molte altre successive conformi: “Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la “ratio decidendi” da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio”). Il secondo motivo del ricorso incidentale di L.G., che investe, invece, la pronuncia sulle spese, resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale;
in conclusione, in accoglimento del ricorso principale, dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà al nuovo esame della fattispecie concreta, facendo applicazione dei principi espressi;
al giudice del rinvio è demandata, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021