LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16552-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentane pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;
– ricorrente –
contro
M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1727/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di M.N. nei confronti dell’Inps e ritenuto che la norma – che aveva previsto il differimento annuale della data per il conseguimento della pensione (D.L. n. 78 del 2010, art. 12, commi 1 e 2), – non trovasse applicazione nei confronti dei soggetti titolari di pensione di vecchiaia anticipata, in quanto invalidi, ai sensi della L. n. 503 del 1992 (art. 1, comma 8);
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo;
M.N. ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Istituto ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito nella L. n. 122 del 2010, per avere la sentenza impugnata escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. finestre di accesso previste dall’art. 12 cit., per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata;
il motivo merita accoglimento;
questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020);
la Corte ha, anche, chiarito che nessun argomento contrarlo all’interpretazione accolta può trarsi dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L. n. 214 del 2011, di conversione del D.L. n. 201 del 2011), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12. Tale intervento modificativo ha infatti riguardato “esclusivamente” soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile contestualmente disposta, dalla medesima norma, commi successivi, che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle, mano a mano, ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 1, comma 8 cit., (Cass. n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019);
a tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile;
la causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021