Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.82 del 07/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6072/2020 proposto da:

J.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Questore della Provincia di Torino, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 24/06/2019 R.G.N. 1441/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RITENUTO

Che:

1. J.E. (alias J.E.), nato in *****, propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino, articolato in un unico motivo, avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Torino, resa in udienza il 24.6.2019, con la quale veniva rigettata la sua opposizione avverso il decreto di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di *****;

2. espone che: veniva raggiunto da un decreto di espulsione con contestuale ordine di trattenimento presso il CPR *****, poi più volte prorogato, da ultimo ritenuto intrattenuto un colloquio dell’istante con un funzionario dell’Ambasciata del Gambia e non essendo imputabile alla pubblica amministrazione il periodo di attesa per l’acquisizione della documentazione necessaria per dar luogo all’espulsione;

3. gli intimati, Questura di Torino e Ministero dell’Interno, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, art. 15 direttiva 2008/115/CE in relazione alla mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile, la sua identificazione in sede di proroga, sostenendosi che, non avendo ricevuto alcuna risposta nè dal Ministero dell’Interno nè dalle autorità del Gambia, e quindi non disponendo di alcun elemento identificativo in più, non si giustificava una proroga del trattenimento finalizzata al rimpatrio;

2. il motivo è fondato, non avendo – il giudice di Pace – specificato quali fossero gli indici concreti dai quali ha desunto la sussistenza di elementi tali da far ritenere necessario, ai fini identificativi, il trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza di *****;

3. nella specie, il giudice di pace si è limitato ad accogliere la richiesta avanzata dalla Questura senza verificare – al di là dell’intercorso colloquio dello straniero con un funzionario dell’Ambasciata del Gambia – quali elementi concreti sussistessero al fine di ritenere “probabile” (D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5) l’identificazione dello J., posto che il procedimento di accertamento dell’identità era pendente da diversi mesi, aveva visto la plurima richiesta di solleciti al Ministero dell’Interno ed aveva già comportato quattro provvedimenti di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza;

4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 18748 del 2015; Cass. n. 6064 del 2019);

5. nel caso di specie il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, avuto riguardo in particolare alla mancata valutazione della idoneità – ai fini della identificazione dello straniero del colloquio intrattenuto dallo J. con il funzionario dell’Ambasciata del Gambia, a fronte delle molteplici richieste di sollecito al Ministero dell’Interno e alle già intervenute quattro proroghe di trattenimento nel Centro di permanenza;

6. in conclusione, il motivo di ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione; il provvedimento impugnato va dunque cassato, e, decidendo nel merito, questa Corte annulla il provvedimento del giudice di pace di Torino.

7. le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

8. il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30.1.2013, ed il controricorrente Ministero dell’Interno – Questura di Torino ne è uscito soccombente; tuttavia, trattandosi di controversia promossa da ente pubblico, esso risulta esente dall’obbligo di versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

la Corte accoglie il motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento del giudice di pace di Torino; condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite dl presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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