Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.823 del 19/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17515/2017 proposto da:

C.M., C.M.E., C.P., tutte domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ANDREA BAVA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 272/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 23/05/2017 R.G.N. 70/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di Genova con la sentenza n. 272/2017 ha rigettato l’appello proposto da C.M., M.E. e P., quali eredi di C.A., avverso la decisione con la quale il Tribunale di Massa aveva rigettato la domanda delle stesse diretta all’accertamento, nei confronti del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Intero, dello status di vittima del dovere del de cuius ed alla condanna dei predetti Ministeri alla erogazione dei benefici di legge per la malattia (mesotelioma) contratta nel corso dell’attività svolta, come dipendente civile della Marina militare presso l’arsenale di *****, dal *****;

la Corte territoriale, pur avendo accertato che la malattia denunciata era ricollegata a causa lavorativa, aveva escluso che il caso di specie rientrasse tra quelli regolati dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563 e, pur ritenendolo riferibile in ipotesi alla fattispecie regolata dal successivo comma 564, relativo ai soggetti c.d. equiparati alle vittime del dovere, aveva poi rilevato che ad integrare la fattispecie in questione fosse necessaria la condizione della “particolarità” delle condizioni ambientali od operative in cui il soggetto deve aver prestato l’attività di lavoro o servizio e la nozione di ” missione” non poteva confondersi con l’espletamento delle normali mansioni;

avverso tale decisione, le ricorrenti propongono ricorso affidato a un articolato motivo;

il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno non hanno opposto difese.

CONSIDERATO

Che:

con unico motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564; D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, commi B e C. Si dolgono della interpretazione data dalla corte territoriale al concetto di “missione di qualunque natura” contenuto nel dettato del comma 564, che invece andrebbe interpretato come corrispondente ad ogni scenario possibile in cui il dipendente si sia trovato ad operare; ed a quello delle “particolari condizioni ambientali od operative”, che andavano verificate con ottica retroattiva e cioè valutando l’attività di servizio con i parametri attuali e non quelli del tempo; inoltre, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabile la disciplina in esame solo al personale militare;

deducono le ricorrenti in proposito che il Giudice di legittimità pur avendo rilevato che le particolari condizioni debbano riguardare eventi o situazioni straordinarie ed ulteriori rispetto al rischio tipico ed ordinariamente connesso alla attività svolta, non ha escluso che il rischio particolare sia rinvenibile anche allorchè molti dipendenti siano stati esposti allo stesso;

deve rilevarsi, in continuità con numerosi precedenti di questa Corte di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 14018 del 2020; Cass. nn. 20446/2019, 4238/2019) che nella interpretazione della norma in discussione (comma 564) questa Corte ha inizialmente precisato che affinchè possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest’ultima sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l’esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicchè è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’invalido per servizio, un elemento che comporti l’esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass. SSUU n. 21969/2017);

si è pure aggiunto che la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative “particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. n. 24592/18);

con un ulteriore arresto (Cass. n. 4238 del 2019), si è ulteriormente specificato il concetto di “particolari condizioni ambientali” anche valorizzando quelle situazioni in cui, pur trattandosi di modalità comuni a tutti o molti lavoratori della medesima categoria, ritenute ordinarie con giudizio e valutazione riferita a conoscenze diverse ed inferiori rispetto alle attuali, ove si accerti una valenza di rischio per la salute in siffatte condizioni, queste integrano il concetto di particolarità richiesto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 564 richiamato;

al riguardo è stato chiarito che nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sono compresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali. Il concetto di “missione di qualunque natura” di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di “particolari condizioni ambientali od operative” va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall’ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori;

nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in rilievo, ai fini del giudizio sull’ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all’esposizione all’azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all’occorrenza, anche una prospettiva diacronica; ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori; allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell’attività lavorativa allora praticato, pur in sè lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale (come ad es. il mesotelioma);

nel caso di specie, le ricorrenti rivendicano le provvidenze previste dalla legge in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, assumendo – come afferma la sentenza impugnata – che il loro congiunto sia deceduto per tumore polmonare riconducibile ad esposizione all’amianto presente nelle navi militari a bordo delle quali aveva svolto mansioni in qualità di dipendente civile del Ministero della Difesa;

in tale ipotesi, questa Corte di legittimità (vd. Cass. 114018 del 2020 cit.), esaminando fattispecie del tutto assimilabile alla presente, ha riconosciuto che i presupposti normativi di cui alla tutela richiesta devono essere identificati anche nella fattispecie dell’esposizione all’azione nociva delle fibre di amianto subita da un lavoratore appartenente alla pubblica amministrazione;

si è chiarito: a) che il comma 564, in esame non comprende solo singoli eventi lesivi di tipo traumatico, dal momento che si riferisce ad “infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso” ed adopera, quindi, una formula ampia, idonea a ricomprendere anche le malattie professionali che producono i descritti esiti, essendo intrinsecamente irrazionale ed irrispettoso del principio di eguaglianza ammettere che un trattamento sfavorevole sia riservato ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio, in presenza delle altre condizioni valevoli a ricondurre entrambi gli eventi allo svolgimento dei compiti di istituto; b) nulla osta a che il concetto di “particolari condizioni ambientali od operative” possano essere riscontrati anche nell’ipotesi, da verificare in fatto, dell’esposizione di amianto a bordo di navi militari, fermo restando che la ricostruzione concreta dei fatti di causa in ordine allo svolgimento dell’attività in oggetto ed al nesso di causa con la malattia professionale allegata appartiene all’ambito della valutazione demandata al giudice di merito; c) la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva (avvenuta nei fatti) non vale a rendere la stessa situazione come normale condizione operativa (di diritto); senza che il giudice si faccia carico di verificare, in primo luogo, in quali condizioni l’ordinamento prevedeva che si svolgesse la stessa attività lavorativa dal punto di vista della tutela della salute degli stessi operatori; non potendosi certamente condividere la tesi secondo cui anche una condizione di illegittimità di svolgimento dell’attività di lavoro non avrebbe alcuna rilevanza, in mancanza del presupposto della straordinarietà del rischio, a ciò ostando l’art. 32 Cost., che non consente che l’esercizio di una qualsiasi attività lavorativa possa svolgersi in condizioni di rischio tali da nuocere “normalmente” all’integrità psicofisica del lavoratore o da portare al suo “regolare” sacrificio in quanto (Corte Cost. n. 399/1996, n. 309/1999), la Costituzione considera quello alla salute un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale; d) nella prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo si tratta di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti considerati dalla legge che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute, pertanto, ai fini dell’integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero del giudizio sull’ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere qui considerati, nello svolgimento delle loro attività istituzionali – ed in specifico in relazione all’azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto; e) la valutazione giudiziale dovrà assumere, all’occorrenza, anche una prospettiva diacronica formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa in discussione;

il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che si atterrà ai seguenti principi di diritto: nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali; il concetto di “missione di qualunque natura” di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di “particolari condizioni ambientali od operative” va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall’ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori; nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in rilievo, ai fini del giudizio sull’ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all’esposizione all’azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all’occorrenza, anche una prospettiva diacronica; ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori; allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell’attività lavorativa allora praticato, pur in se” lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale;

la Corte d’appello provvederà inoltre sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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