LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28985-2019 proposto da:
C.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato difeso dall’avvocato MASSIMILIANO CORNACCHIONE;
– ricorrente –
contro
COMM. TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;
– intimati –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1708/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. C.M., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal ***** per sfuggire alle violente aggressioni subite dai membri della propria famiglia. In particolare ha denunciato che era già stato accoltellato una volta dei propri cugini e a seguito delle ripetute minacce ricevute dai propri parenti era stato costretto ad abbandonare il proprio paese.
3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, che ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) il richiedente asilo non credibile;
b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
3.1. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 1708 del 26 marzo 2019 ha confermato la decisione del Tribunale.
4. Avverso tale pronuncia C.M. ricorre per cassazione con 2 motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
Considerato
che:
5.1. Con i due motivi di ricorso il ricorrente denuncia, in relazione al rigetto della domanda diretta il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, la violazione da parte della Corte di Appello dell’obbligo di cooperazione istruttorie e l’omessa assunzione di informazioni dei rapporti internazionali circa la situazione socio politica del paese di provenienza del ricorrente.
I motivi congiuntamente esaminati sono tutti fondati.
Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria o fficiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 28990/2018).
Nel caso di specie tali principi non sono stati rispettati e pertanto la sentenza impugnata è fuori dai limiti posti dalla predetta giurisprudenza. Infatti il giudice del merito si è limitato a rilevare che la situazione socio politico del ***** è mutata a seguito dell’elezione del presidente A.B. che ha promesso riforme costituzionali. Ha infine ritenuto che il *****, in caso di rientro del richiedente, sia un paese sicuro. Tali affermazioni non si fondano su alcuna Coi ufficiale (cfr. pag. 6 sentenza impugnata) così come previsto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9230/2020; Cass. n. 4037/2020; Cass. 2355/2020; Cass. 29836/2020).
6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021