Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.833 del 19/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30733-2019 proposto da:

A.S., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 2354/2019 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 23/09/2020 dal consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. A.S., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal ***** a causa delle gravi violenze, minacce e discriminazioni legate a motivazioni religiose. Di essere giunto in Libia dove ha subito torture e trattamenti disumane dalle milizie locali, vicine al fondamentalismo islamico.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, che ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3.1. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 2354 del 30 aprile 2019 ha confermato la decisione del Tribunale.

4. Avverso tale pronuncia A.S. ricorre per cassazione con 4 motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo, terzo e quarto motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 3, 5, 6, 6, 7, 8 e 14 per non aver acquisito informazioni aggiornate sulla situazione del ***** e, in particolare, sul funzionamento del sistema di giustizia. Si duole che il giudice del merito non lo abbia ritenuto credibile e di non aver attivato la cooperazione istruttoria. – Onere probatorio e dovere di cooperazione del giudice -.

I motivi congiuntamente esaminati sono infondati.

Il giudice del merito ha affermato che l’appello era ai limiti della `inammissibilità in quanto si risolve in astratte deduzioni in diritto e geopolitiche sul paese africano che però, come rilevato dal Tribunale, non risulta caratterizzato da violenza generalizzata (pag. 3 sentenza impugnata). Tale ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata. Infatti il ricorrente non ha impugnato la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per non aver fatto riferimento ad alcuna Coi ma si è limitato, in modo tra l’altro non specifico, ad affermare che il ***** è un paese non sicuro.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice valutato, per il riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità di A.S.. Il motivo è fondato.

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione.” (cfr. Cass. 8571/2020; Cass. 13079/2019) A tal fine il giudice di merito deve osservare il seguente percorso argomentativo:

a) non può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.

b) le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.

c) deve essere, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonchè dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.” La sentenza impugnata è fuori dai limiti posti dalla predetta giurisprudenza. Infatti il giudice del merito si è limitato ad affermare che nulla è stato detto dell’integrazione in Italia del ricorrente e che deve escludersi che lo stesso sia esposto a seri rischi in caso di rientro in patria.

6. Pertanto la Corte rigetta il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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